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    <title>3d4130ad</title>
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    <item>
      <title>Il finanziamento</title>
      <link>http://www.pas.it/il-finanziamento-al-pas</link>
      <description>Le iscrizioni sono gratuite, salvo diverse decisioni future della segreteria appena si sarà costituita. Sono però caldamente raccomandate le donazioni spontanee, che dovranno essere fatte sul conto corrente del PAS perché, com’è noto, senza soldi è arduo fare le cose. Le cariche sono volontarie e non remunerate. Le operazioni saranno materialmente effettuate dal tesoriere, che non avrà nessun potere decisionale circa la destinazione delle somme, che sarà decisa dai membri della segreteria o, per essi, da un loro delegato eletto. L’estratto conto bancario sarà pubblicato in rete unitamente a tutta la documentazione a sostegno (‘pezze d’appoggio’). Le donazioni, salvo veto del donante, saranno pubblicate su una lista in ordine alfabetico per cognome con l’indicazione del totale donato.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;h3&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            il finanziamento
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le iscrizioni sono gratuite, salvo diverse decisioni future della segreteria appena si sarà costituita. Sono però caldamente raccomandate le donazioni spontanee, che dovranno essere fatte sul conto corrente del PAS perché, com’è noto, senza soldi è arduo fare le cose. Le cariche sono volontarie e non remunerate. Le operazioni saranno materialmente effettuate dal tesoriere, che non avrà nessun potere decisionale circa la destinazione delle somme, che sarà decisa dai membri della segreteria o, per essi, da un loro delegato eletto. L’estratto conto bancario sarà pubblicato in rete unitamente a tutta la documentazione a sostegno (‘pezze d’appoggio’). Le donazioni, salvo veto del donante, saranno pubblicate su una lista in ordine alfabetico per cognome con l’indicazione del totale donato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:57:00 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Denuncia già pronta contro il signoraggio</title>
      <link>http://www.pas.it/denuncia-gia-pronta-contro-il-signoraggio</link>
      <description>Denuncia già pronta contro il signoraggio</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           denuncia contro il signoraggio
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:51:00 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>I libri di Marra</title>
      <link>http://www.pas.it/i-libri-di-marra</link>
      <description>I libri di Marra</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;h3&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            i libri di marra
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Il-problema-e-che-fa-schifo-la-gente-p598576142" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Il problema è che fa schifo la gente
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Lapocalisse-e-meritata-p598576693" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           L'apocalisse è meritata
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/La-storia-di-Giovanni-e-Margherita-p598575415" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           La storia di Giovanni e Margherita
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Il-libro-del-PAS-p598580236" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Il libro del PAS
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Gli-imperdonabili-p598600513" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Gli imperdonabili
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Riina-avrebbe-fatto-di-meglio-p598601603" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Riina avrebbe fatto di meglio
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Fratello-clima-chetati-p598596199" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Fratello clima chetati..
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/La-storia-di-Aids-p598604306" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           La storia di Aids
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Cucciolino-p598601075" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Cucciolino
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Atto-di-appello-p598601613" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Atto di appello
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/La-fase-di-Saul-p598601081" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           La fase di Saul
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/La-civilta-degli-onesti-p598603626" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           La civiltà degli onesti
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Il-labirinto-femminile-p598601083" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Il labirinto femminile
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/da-Ar-a-Sir-p598605558" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           da Ar a Sir
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Il-complesso-di-Santippe-p598601094" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Il complesso di Santippe
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Pazzia-un-corno-p598601623" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Pazzia un corno!
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:46:00 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Volume Fratello clima chetati.</title>
      <link>http://www.pas.it/volume-fratello-clima-chetati</link>
      <description>Una sconcertante descrizione di ciò che sta per causare il clima nell’intreccio con il racconto di 32 anni di lotta contro le forze rivolte a far deragliare sul binario morto della rivoluzione per non cambiare le spinte al vero cambiamento frutto delle rotture di equilibri causate dai suoi scritti dal 1985. Un vero e proprio complotto coperto dalla magistratura specie europea, che indica quale strumento bancario/massonico/deviato per condizionare la normativa e la giurisprudenza di 47 Paesi.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           fratello clima chetati
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una sconcertante descrizione di ciò che sta per causare il clima nell’intreccio con il racconto di 32 anni di lotta contro le forze rivolte a far deragliare sul binario morto della rivoluzione per non cambiare le spinte al vero cambiamento frutto delle rotture di equilibri causate dai suoi scritti dal 1985. Un vero e proprio complotto coperto dalla magistratura specie europea, che indica quale strumento bancario/massonico/deviato per condizionare la normativa e la giurisprudenza di 47 Paesi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:37:00 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Volume Gli Imperdonabili</title>
      <link>http://www.pas.it/volume-gli-imperdonabili</link>
      <description>Il testo integrale della citazione per 323 milioni di euro di danni, più gli ingenti danni equitativi, contro il Ministero della Giustizia e la Corte Europea, per una serie di gravissimi reati associativi di cui accusa loro dirigenti, indicati per nome, rivolti a fermare le sue cause collettive ed a rallentare la giustizia. Uno scritto che lascia senza fiato più per la maestria giuridica e la lucidità ed inconfutabilità degli argomenti che per la veemenza senza remore con cui li svolge.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;h3&gt;&#xD;
      &lt;a href="https://www.marra.it/i-libri/Gli-imperdonabili-p598600513" target="_blank"&gt;&#xD;
        
            volume gli imperdonabili
           &#xD;
      &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il testo integrale della citazione per 323 milioni di euro di danni, più gli ingenti danni equitativi, contro il Ministero della Giustizia e la Corte Europea, per una serie di gravissimi reati associativi di cui accusa loro dirigenti, indicati per nome, rivolti a fermare le sue cause collettive ed a rallentare la giustizia. Uno scritto che lascia senza fiato più per la maestria giuridica e la lucidità ed inconfutabilità degli argomenti che per la veemenza senza remore con cui li svolge.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:32:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.pas.it/volume-gli-imperdonabili</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>La biografia di Marra, scritta da Raffaele Ferrante.</title>
      <link>http://www.pas.it/la-biografia-di-marra-scritta-da-raffaele-ferrante</link>
      <description>L’On. Avv. Alfonso Luigi Marra è nato il 18.12.1947, a San Giovanni in Fiore (CS). È cassazionista e costituzionalista e, dal 1973, ha difeso, con esito quasi sempre vittorioso, in cause sovente d’avanguardia, circa 100.000 clienti, spesso in due o tre gradi, oltre che in un gran numero di procedure esecutive (pignoramenti contro lo Stato presso la banca d’Italia, che, nel 1992, è stato il primo a riuscire a realizzare, facendone poi enormi numeri in un regime di grave e continuo scontro con l’apparato), giungendo in tutto a circa mezzo milione di procedimenti. Esercita in tutta Italia ed all’estero. Vive tra Roma, Napoli e Siena, ed, occasionalmente, in Australia. Paese, l’Australia, di cui, in seguito ad una lunga controversia (1985/2000) con la Magistratura e le Istituzioni, legata ad una sua vicenda familiare, ha avuto modo di approfondire la normativa, e dove ha pubblicato quattro volumi in tema di storia della cultura, diritto di famiglia, sociologia ed altro. È stato membro, da parlamentare europeo (19</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Biografia di alfonso luigi marra scritta da raffaele ferrante
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’On. Avv. Alfonso Luigi Marra è nato il 18.12.1947, a San Giovanni in Fiore (CS). È cassazionista e costituzionalista e, dal 1973, ha difeso, con esito quasi sempre vittorioso, in cause sovente d’avanguardia, circa 100.000 clienti, spesso in due o tre gradi, oltre che in un gran numero di procedure esecutive (pignoramenti contro lo Stato presso la banca d’Italia, che, nel 1992, è stato il primo a riuscire a realizzare, facendone poi enormi numeri in un regime di grave e continuo scontro con l’apparato), giungendo in tutto a circa mezzo milione di procedimenti. Esercita in tutta Italia ed all’estero. Vive tra Roma, Napoli e Siena, ed, occasionalmente, in Australia. Paese, l’Australia, di cui, in seguito ad una lunga controversia (1985/2000) con la Magistratura e le Istituzioni, legata ad una sua vicenda familiare, ha avuto modo di approfondire la normativa, e dove ha pubblicato quattro volumi in tema di storia della cultura, diritto di famiglia, sociologia ed altro. È stato membro, da parlamentare europeo (1994/1999), della Delegazione del Parlamento Europeo per le Relazioni con l’Australia e la Nuova Zelanda.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È stato Coordinatore nella Commissione Istituzionale del Parlamento Europeo e, in quanto tale, ha scritto, tra le moltissime altre cose, nel 1994, la ‘relazione’ (proposta di legge europea) per la Riforma Istituzionale Europea: una proposta di riforma attualissima ma elusa da allora, e che avrebbe ostacolato la degenerazione in senso autoritario che c’è poi stata (I libri ed i documenti citati, ed ogni altro, sono scaricabili da marra.it).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ha scritto inoltre, nel 1995, la anch’essa attualissima Proposta di legge per l’etichettatura dei prodotti agricoli ed ittici nella vendita al dettaglio: norma che, poiché i prodotti agricoli ed ittici italiani sono i migliori del pianeta, avrebbe reso l’Italia il Paese leader del settore leader: l’alimentazione, e quindi ricchissima. Una legge che, proprio per questo, è purtroppo osteggiata anch’essa fin da allora, ed è stata infatti promulgata in varie formulazioni, tutte distorte ed inadeguate.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ha pubblicato diverse centinaia di importanti documenti, molti dei quali giuridici, in tutti i principali campi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ha inoltre realizzato, negli ultimi anni, numerosi video con i quali, ad onta delle facili reazioni popolari scatenate dagli influencer al servizio delle lobby, ha reso noto al grande pubblico, non solo italiano, ma mondiale, il signoraggio ed altri gravi illeciti sistemici.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È stato avvocato della Camera del Lavoro dal 1975 al 1985, anno in cui si dimise con la Lettera di dimissioni di un avvocato della CGIL dal sindacato e dal PCI, per poi fondare, nel 1987, il Partito di Azione per Lo Sviluppo (vedi: Il nuovo libro del PAS). Partito né di destra né di sinistra né di centro, perché, scrisse: «La destra erra nel privilegiare l’individuo, la sinistra nel sacrificarlo, ed il centro nel porsi a mezza strada tra due errori, laddove il PAS è fondato sull’idea che l’individuo possa svilupparsi liberamente, come piace alla destra, purché il suo sviluppo sia funzionale allo sviluppo della società, come non può che piacere anche alla sinistra».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Accusa apertamente da sempre la magistratura di essere il vero artefice della rovina sociale, perché, come scrive da trent’anni sul frontespizio dei suoi atti giudiziari: «Se la civiltà è figlia del controllo, la ‘disfunzione’ della giustizia, in realtà funzionale al regime, è necessariamente la madre dell’attuale stato delle cose».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Attraverso le molte cause collettive che ha difeso ha causato varie riforme, tra cui quella che, nel 1998, dopo una durissima lotta con l’apparato e la stessa magistratura, causò il trasferimento dalle Prefetture all’INPS della competenza per il riconoscimento delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento. Trasferimento che liberò milioni di invalidi dalle gravissime ‘disfunzioni’ (frodi di massa penalmente perseguite in seguito alle sue cause) delle Prefetture, che pagavano le pensioni anche dopo dieci anni e, di solito, in cambio del versamento degli arretrati a cosche di ‘addetti’ interne ed esterne ad esse.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Dal 2001 si è anche occupato, tra il molto altro, di cause ‘Pinto’ (cause per l’indennizzo delle lungaggini nei processi), seguendo, all’epoca, la quasi totalità del contenzioso italiano (18.850 ricorsi in primo grado e 4.580 in Cassazione, quasi tutti vinti), ed ha visto nel tempo l’adeguarsi della giurisprudenza italiana alle tesi che ha formulato, fin dai primi anni ‘90, dinanzi alla Corte Europea. ‘Corte’ che definisce una subdola COSCA Europea dei Diritti dell’Uomo, come deducibile anche dal fatto, scrive già dal 1987, che la giustizia italiana non potrebbe essere l’obbrobrio che è, se la giustizia europea, che la controlla, non fosse «sospesa tra illegittimità ed approssimazione»: una perversa Corte che dirige il mondo, perché le sue sentenze sono obbligatorie per la giurisdizione e la legislazione di 47 Paesi, ma è in mano alla cupola bancaria.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Da diversi anni si occupa di diritto tributario e, dal 1980, di cause contro le banche. Nel 1987 pubblicò, a sue spese, sui principali giornali, quali La Repubblica, La Stampa e vari altri, la versione integrale dell’Atto di citazione già pronto per i correntisti che vogliano far causa alla loro banca. Atto oggi divenuto molto più complesso, ma recante da allora le tesi che sono poi diventate (non ancora tutte) la giurisprudenza italiana.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ritenendo che i partiti non siano proprietà di nessuno, ed al fine dichiarato di modificarli permeandoli delle sue tesi, è stato in tutti i partiti in cui è riuscito a farsi spazio pur senza mai nascondere di rimanere «vestito dei suoi panni ideologici», di non condividerne nessuno, e di considerarli tutti «parti di un’orchestra in cui ognuno suona il suo strumento, ma la musica la scrive per tutti il potere economico». Come quando, nel 1994, nel tentativo di appropriarsi di Forza Italia, che considerava frutto delle rotture di equilibri causate dal 1985 dalle sue tesi, candidatosi alle europee all’insaputa di Berlusconi (altrimenti lo avrebbe impedito), e eletto malgrado sia lui che il partito, fondò l’Area di Azione Politica di Forza Italia, a cui aderirono 19 dei 27 eurodeputati di Forza Italia, poi però dissuasi da Berlusconi.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Circostanza in seguito alla quale, nel 1996, uscì dal partito e dal gruppo Forza Europa, e rimase nel Parlamento come PAS.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Uno scontro un’altra delle cui ragioni di fondo fu il mancato appoggio di Berlusconi e di Forza Italia alla sua proposta di riforma istituzionale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Dice infine che, se dovesse definirsi, si definirebbe l’autore dei suoi libri, perché in essi, ed in particolare in La storia di Giovanni e Margherita, è descritto il modo di formazione del pensiero, che considera una scoperta di straordinaria rilevanza, che gli ha consentito di comprendere altre cose, anche nel campo della fisica, tra cui la definizione del concetto di tempo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Libri multidisciplinari in cui, dietro la struggente forma narrativa, dietro la stupefacente varietà degli stili, c’è sempre il giurista, il politico, lo scienziato, il rivoluzionario. Perché, persino nell’uso dell’arte, di cui è in grado di raggiungere, sol che lo voglia, qualunque stadio, è parco, cauto, dato che la usa – come usa la forma, le parole, gli stili – solo quale mezzo per facilitare la diffusione di massa delle sue scoperte, delle sue teorie.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per cui si sacrifica: non cede mai alla tentazione di usare parole magari più adatte, più belle, più efficaci, ma poco comuni, che molti non conoscerebbero. Talora cede all’uso di un lessico eccezionale (come in La popolanina napoletana ed invero in molti altri punti), ma poi cerca di ‘normalizzarlo’, di disadornarlo, per rimanere più vicino al lettore medio. Anche se il risultato è che lo rende ancora più irresistibile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Libri che, oltre a La storia di
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Giovanni e Margherita,
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           sono:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il labirinto femminile
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , uno straordinario epistolario d’amore in sms, seguito da un’ancor più straordinaria analisi rivolta a liberare la società da quella concezione strategica e prevaricatoria delle relazioni che la mortifica da sempre e la sta oggi distruggendo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il complotto più cretino si chiama Fermare Gino!
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           alias: Fratello clima chetati, sul perverso, assurdo sforzo trentennale dell’apparato di fermarlo e sull’incombenza della catastrofe climatica.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Da Ar a Sir,
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           una storia della cultura e delle religioni dalle origini alla socialdemocrazia dei giorni nostri narrata in un intreccio di vicende personali che causa una continua stupefazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Pazzia un Corno!,
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           un diario dei periodi di malessere psichico di Loredana, la sua seconda ex moglie, nel contesto del quale svolge, da angolazioni fin lì sconosciute, il tema della chimica del pensiero e della meccanica dei suoi processi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La civiltà degli ‘onesti’
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           una tagliente, ironica difesa con la quale sbaraglia, nel 1998, il feroce attacco giudiziario scatenato contro le sue cause dal regime.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il complesso di Santippe
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            ,
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           un’analisi della crisi della cultura, ed in particolare della cultura anglosassone.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Cucciolino
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            ,
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La storia di Aids
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            e
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La fase di Saul
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            ,
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           tre raccolte di documenti di grande coerenza e lucidità, su tutte le principali problematiche umane, giuridiche e sociali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Atto di Appello
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , una breve ma importante opera sul tema della maternità e della paternità in rapporto al diritto di famiglia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            L’Australia
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            ,
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           una monarchia ben poco costituzionale, sullo schematismo giuridico di quel paese.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il nuovo libro del PAS
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            ,
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           un documento politico senza uguali in nessuna epoca ed in nessuna cultura in cui illustra la causa della fondazione, l’ideologia, il modello organizzativo, il programma ed il sistema delle ‘Iniziative’, del PAS.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il problema è che fa schifo la gente.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            .
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           Un atto di amore in forma di invettiva contro la società, che ritiene non potrà cambiare se prima non rivolgerà l’analisi contro sé ed i suoi vizi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            I primi tra gli atti giudiziali in forma letteraria che intende pubblicare: →Gli imperdonabili,
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           una citazione per 323 milioni di euro di danni, più i danni equitativi, contro Ministero Giustizia, Corte Europea, COA Napoli, e ANSA.
           &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            →
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Riina avrebbe fatto di meglio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           ,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           l’appello all’inqualificabile sentenza di rigetto della citazione di cui a Gli imperdonabili.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            →
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’apocalisse è meritata
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           ,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           una citazione contro il CNR/MIUR per il mancato riconoscimento delle sue scoperte scientifiche.
           &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            →Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire,
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            il ricorso contro Netflix
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ed altri per il plagio, specie in La casa di carta, della musica dei suoi video contro il signoraggio ed altro e della sua immagine.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            →
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Psicanalisi &amp;amp; case famiglia
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           ,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            circa lo scellerato e notorio traffico dei bambini.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            →
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La più onesta è la matresse
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            ,
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           circa l’‘onestà’ della guardia di finanza e delle altre Istituzioni preposte al fisco.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Raffaele Ferrante
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:28:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.pas.it/la-biografia-di-marra-scritta-da-raffaele-ferrante</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Le opposizioni delle partite IVA ai pignoramenti per l’intero anziché per 1/5  del reddito da lavoro.</title>
      <link>http://www.pas.it/le-opposizioni-delle-partite-iva-ai-pignoramenti-per-lintero-anziche-per-1-5-del-reddito-da-lavoro</link>
      <description>Le opposizioni ai pignoramenti fiscali, bancari ecc, in danno delle partite IVA, degli interi incassi, anziché di 1/5 del reddito netto (come avviene per i lavoratori dipendenti), sono basate sull’illegittimità costituzionale delle norme che li prevedono per i motivi sinteticamente indicati di seguito.

a) Disparità di trattamento: È discriminatorio che i redditi subordinati, anche se elevati, siano pignorabili massimo per 1/5, mentre gli incassi delle partite IVA siano pignorabili per l’intero.

b) Ulteriore disparità: Pignorare gli incassi è ben più che pignorare il solo reddito, e significa pignorare, in mano alle partite IVA, anche i redditi dei loro dipendenti e gli incassi dei loro creditori, fornitori ecc.

c) Eccesso di lesività per il debitore ed inutilità per lo Stato: La partita IVA pignorata per l’intero incasso non ha più i mezzi, né l’interesse, per continuare l’attività, perché produrrebbe crediti non riscuotibili, ma sui quali maturerebbero ulteriori tributi. Potrà solo chiudere, con grave dan</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le opposizioni delle partite iva ai pignoramenti per l'intero anziche' per 1/5 del reddito da lavoro
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le opposizioni ai pignoramenti fiscali, bancari ecc, in danno delle partite IVA, degli interi incassi, anziché di 1/5 del reddito netto (come avviene per i lavoratori dipendenti), sono basate sull’illegittimità costituzionale delle norme che li prevedono per i motivi sinteticamente indicati di seguito.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           a) Disparità di trattamento: È discriminatorio che i redditi subordinati, anche se elevati, siano pignorabili massimo per 1/5, mentre gli incassi delle partite IVA siano pignorabili per l’intero.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           b) Ulteriore disparità: Pignorare gli incassi è ben più che pignorare il solo reddito, e significa pignorare, in mano alle partite IVA, anche i redditi dei loro dipendenti e gli incassi dei loro creditori, fornitori ecc.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           c) Eccesso di lesività per il debitore ed inutilità per lo Stato: La partita IVA pignorata per l’intero incasso non ha più i mezzi, né l’interesse, per continuare l’attività, perché produrrebbe crediti non riscuotibili, ma sui quali maturerebbero ulteriori tributi. Potrà solo chiudere, con grave danno suo, dei dipendenti e generale, e senza vantaggio per lo Stato, che non riscuoterà alcunché.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           d)
           &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Interdizione di attività costituzionalmente garantite: Il pignoramento del solo 20% consente la prosecuzione delle attività ed il graduale pagamento coattivo del debito fiscale, mentre quello per l’intero innesca la fine, a catena, delle imprese e delle professioni; la perdita dei crediti per lo Stato e gli altri creditori; l’incremento dei licenziamenti ecc. Ciò viola diritti quali quello al lavoro, al risparmio, alla solidarietà, alla libertà, alla dignità, perché si toglie, inutilmente, al pignorato per l’intero ed al suo contesto ogni mezzo di sostentamento.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:24:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.pas.it/le-opposizioni-delle-partite-iva-ai-pignoramenti-per-lintero-anziche-per-1-5-del-reddito-da-lavoro</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Legge sull’etichettatura dei prodotti agricoli ed ittici nella vendita al dettaglio.</title>
      <link>http://www.pas.it/legge-sulletichettatura-dei-prodotti-agricoli-ed-ittici-nella-vendita-al-dettaglio</link>
      <description>La «Legge per l’etichettatura degli alimentari nella vendita al dettaglio», che pubblicai il 6.4.1995 in sei articoli, che nell’aprile 2017 ho ridotto ad un solo articolo, avrebbe – tra l’altro – trasformato l’Italia nel Paese leader del settore leader, gli alimentari, e dunque nel Paese più ricco del mondo. Ma non piaceva alle multinazionali che dominano il Mondo..

ALM

Proposta di legge per l’etichettatura
degli alimentari nella vendita al dettaglio

Relazione per gli On. Sig. Deputati e Senatori.

Onorevoli Colleghi, premesso che i frutti della terra e del mare hanno una gamma di sapori che variano dall’ottimo al pessimo secondo innanzitutto il luogo in cui sono stati prodotti o pescati, è indispensabile che l’Italia fornisca ai cittadini uno strumento per poterli distinguere e quindi scegliere. Oggi infatti l’ignaro cittadino, vedendo mescolati sui banchi di vendita i prodotti di tanti luoghi, non riesce a distinguerli se non a posteriori e senza potersi spiegare le diversità di gusto. Con il risultato,</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Legge sull'etichettatura dei prdotti agricoli ed ittci nella vendita al dettaglio
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La «Legge per l’etichettatura degli alimentari nella vendita al dettaglio», che pubblicai il 6.4.1995 in sei articoli, che nell’aprile 2017 ho ridotto ad un solo articolo, avrebbe – tra l’altro – trasformato l’Italia nel Paese leader del settore leader, gli alimentari, e dunque nel Paese più ricco del mondo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ma non piaceva alle multinazionali che dominano il Mondo..
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ALM
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Proposta di legge per l’etichettatura
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           degli alimentari nella vendita al dettaglio
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Relazione per gli On. Sig. Deputati e Senatori.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Onorevoli Colleghi, premesso che i frutti della terra e del mare hanno una gamma di sapori che variano dall’ottimo al pessimo secondo innanzitutto il luogo in cui sono stati prodotti o pescati, è indispensabile che l’Italia fornisca ai cittadini uno strumento per poterli distinguere e quindi scegliere. Oggi infatti l’ignaro cittadino, vedendo mescolati sui banchi di vendita i prodotti di tanti luoghi, non riesce a distinguerli se non a posteriori e senza potersi spiegare le diversità di gusto. Con il risultato, tra l’altro, in tanta confusione, della perdita di una serie di sapori fondamentali. Perdita grave perché l’alimentazione è trasversale a tutte le attività umane, e le culture si formano per la più parte proprio nella sfera conviviale. In Italia, ad esempio, stanno gradualmente scomparendo dalle abitudini alimentari una serie di prodotti di altissima qualità che nessuna forma di agricoltura o di allevamento, per quanto accorta o sapiente, potrebbe mai ricreare in condizioni ambientali diverse: prodotti man mano soppiantati da altri magari più convenienti da produrre altrove, ma che non raggiungono gli obiettivi di una alimentazione di qualità, ed hanno generato un inaccettabile appiattimento dei gusti specie nelle nuove generazioni, del tutto indifese perché prive di una memoria storica che consenta in qualche modo dei paragoni. Una situazione che ha pesantemente danneggiato anche la nostra economia ed ostacola i produttori che volessero cimentarsi nelle produzioni di qualità, perché andrebbero incontro a costi che il mercato, non essendo in grado di distinguere, non restituirebbe. Gravi anomalie alle quali occorre porre rimedio mediante una legge che consenta la qualificazione analitica dei prodotti al dettaglio mediante cartelli o etichette esplicative. Una legge che in Italia avrebbe un impatto maggiore che altrove perché non è un mistero che i prodotti agricoli e ittici italiani sono di un livello qualitativo senza uguali nel mondo. Un livello qualitativo che abbiamo il diritto e il dovere di garantire anche alle genti degli altri Paesi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «LEGGE SULL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTARI. Art. 1) I prodotti alimentari destinati al pubblico devono recare un’etichetta o un cartello visibili e tali da non indurre in errore dai quali risulti il loro nome in italiano ed il Comune, la Regione, il Paese e l’azienda di origine. Deve altresì essere descritta in modo sufficiente a soddisfare le esigenze conoscitive dei cittadini la modalità di produzione o, per i prodotti selvatici, di raccolta, pesca o caccia, secondo un regolamento da emanarsi entro 90 giorni in funzione attuativa dei fini informativi tutti di cui a questa norma».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ALM
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:20:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.pas.it/legge-sulletichettatura-dei-prodotti-agricoli-ed-ittici-nella-vendita-al-dettaglio</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>I prestampati dei 5 ricorsi per anticostituzionailtà delle leggi regala-soldi alle banche.</title>
      <link>http://www.pas.it/i-prestampati-dei-5-ricorsi-per-anticostituzionailta-delle-leggi-regala-soldi-alle-banche</link>
      <description>I prestampati dei 5 ricorsi per anticostituzionailtà delle leggi regala-soldi alle banche.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           i prestampati dei 5 ricorsi per anticostituzionalita' delle leggi regala-soldi alle banche
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ricorsi per anticostituzionalita’: -1) dei decreti ingiuntivi in favore delle banche in base all’estratto conto; -2) della decorrenza tardiva della valuta; -3) dell’anatocismo, ovvero illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi quand’anche praticata pure per gli interessi attivi ove non sia parificata anche l’entità quantitativa del tasso attivo e di quello passivo; -4) dell’innalzamento del tasso usuraio; -5) della ri-introduzione della commissione di massimo scoperto. (I ricorsi risalgono al 26.10.2011, ma sono ancora attuali, anche in relazione quello circa all’anatocismo, abrogato nel gennaio 2014, perché è utile per confutarlo, nelle cause contro le banche, in relazione al passato).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           xxxxxxx
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -1) INCOSTITUZIONALITA’ DEI DECRETI INGIUNTIVI IN FAVORE DELLE BANCHE IN BASE ALL’ESTRATTO CONTO.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non sussiste manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 35, 41, 47, 101, 102, 104 e 117 della Costituzione – dell’articolo 50 del D.Lgsl 1.9.1993, n. 385 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30.9.73, n. 230), intitolato: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», che recita: «La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La possibilità per le banche di ricorrere per ottenere il decreto ingiuntivo in base al mero estratto conto (una ‘certificazione’ di parte) non può che basarsi su una normativa palesemente illegittima.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Illegittimità costituzionale le cui motivazioni descriviamo di seguito, ma da tempo divenuta grottesca, vista la giurisprudenza da anni consolidata sull’illegittimità totale o parziale delle voci che compongono il saldo, quindi pacificamente errato a priori. Di talché, considerata la vastità dei fenomeni bancari, siamo di fronte a una piaga sociale su cui è urgente intervenga la Corte Costituzionale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un’illegittimità che comunque sussiste dall’origine perché l’articolo 633 cpc – nel prevedere che chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, può adire il giudice competente per l’ingiunzione di pagamento o per la consegna – richiede però, per la concessione del provvedimento monitorio, che il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ora, quanto alla liquidità, occorre che l’importo sia determinato nel suo ammontare o sia determinabile senza necessità di calcoli complessi, o comunque facilmente liquidabile in base a dati desumibili dalla documentazione prodotta dal creditore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quanto all’esigibilità occorre che il credito sia scaduto e non sottoposto a condizione o controprestazione, dovendo altrimenti il creditore fornire elementi anche solo indiziari per far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quanto infine alla certezza consiste nella necessità di prova scritta del credito azionato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Prova scritta proveniente, non solo dal debitore, ma anche da un terzo, e che, sebbene priva di efficacia probatoria assoluta, venga ritenuta dal giudice atta a dimostrare l’esistenza del credito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Vi sono poi alcuni crediti che godono di forme di privilegio circa l’attendibilità di alcune certificazioni che li attestano, e tra essi, eccoci al punto, quelli bancari relativi ai conti correnti, che di questo regime privilegiato godono incostituzionalmente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 50 del testo unico bancario (TUB: D.Lgsl 385/93) ha infatti introdotto illegittimamente una fattispecie ‘speciale’ (troppo speciale) di prova scritta ex art. cpc 633, comma 1, n.1.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo cioè l’art. 50 del D lgsl 385/93:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una norma variamente illegittima (scandalosa) perché introduce un tipo di prova scritta anomala e avulsa dal contesto di quelle elencate negli art. 634, 635, 636, 642 cpc.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Scandalosa, anomala perché deroga né più né meno che al generale principio in virtù del quale non sono interpretabili quali prove in favore di una parte atti che essa stessa ha redatto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Negli altri casi in cui è ammessa la sommarietà della cognizione di determinati tipi di credito, essa è in sostanza caratterizzata da una facile accertabilità basata sulla natura del credito, l’oggetto e la particolare attendibilità della prova offerta dal ricorrente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel caso invece dell’estratto conto di cui all’art. 50 del TUB la sommarietà è (incredibilmente) basata sul riconoscimento alla banca di una fiducia certo non riscontrabile nella vox populi e comunque inspiegabile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una fattispecie, si osservi, quella ex art. 50 D.lgs. 385/93, nella quale addirittura non si richiede, per la formazione della prova scritta, nemmeno la partecipazione o la supervisione di un soggetto terzo: in pratica un’esagerazione; oltre che una violazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Esigenza di terzietà alla quale quella sghemba norma vuole far fronte eleggendo a ‘controllore’ il dirigente della banca: un dipendente del creditore che certifica la certezza, liquidità ed esigibilità del saldo che servirà poi per il rilascio del decreto ingiuntivo..
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un privilegio catastrofico per la società: un esonero da ogni garanzia richiesta a chiunque e in qualunque caso.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Catastrofico a maggior ragione nell’ambito del giudizio monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss. cpc e rientrante nella più ampia categoria dei procedimenti sommari non cautelari: provvisori e precostitutorii dell’esito definitivo della controversia a seguito della mancata opposizione, e del suo rigetto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una norma genocida, come del resto tutte le norme filo-bancarie, la cui spaventosa illegittimità è ulteriormente aggravata dalla ancor più spaventosa, discrezionale tendenza a rilasciare il provvedimento sovente in forma provvisoriamente esecutiva ex art. 642 e 648 cpc: una esecutività incredibile a fronte di crediti che, come dicevamo, per giurisprudenza consolidata, risulteranno quasi sempre parzialmente, se non totalmente, inesistenti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una normativa che rende possibile da decenni la rovina tanto violenta quanto illegittima di milioni di persone mediante il mezzo ‘legale’ di decreti ingiuntivi fondati a volte sul nulla e quasi sempre su un saldo errato, e in ogni caso illeciti se si considera la questione del signoraggio primario e secondario, che per fortuna oggi (26.10.11), forse un po’ anche sotto la spinta delle carte di questo difensore, inizia a emergere con le sue sembianze di più brutto dei mostri dal laido fango nel quale la pochezza e i biechi opportunismi dei poteri – da quello bancario a quelli politico, giudiziario, burocratico e mediatico – lo accudiscono da sempre in cambio dei privilegi e a scapito delle genti, difendendolo ancor oggi con una veemenza ottusa degna di miglior causa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Art. 50 del TU che peraltro, in relazione all’estratto conto che la banca deve allegare al ricorso, non specifica l’arco di tempo che deve essere preso in considerazione, sicché, per di più, le ‘verifiche’ del direttore non si estendono ai numeri relativi ai periodi che la banca decide che si devono dare per buoni per atto di fede.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un’assurdità perché è ovvio che il saldo è frutto di tutti movimenti, a partire dal primo, quand’anche il conto fosse vecchio di cent’anni.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un’assurdità a maggior ragione se si considera che molte delle condizioni e delle competenze inserite nel conti correnti sono state legislativamente e giurisprudenzialmente riconosciute illegittime, oltre a essere illegittime costituzionalmente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Disciplina ex art. 50 D. Lgs. 385/93 che risulta quindi in contrasto con i principi di cui agli artt. della Costituzione 1, 2, 3, 4, 24, 41, 47, 101 102, 104 e 117. In particolare con gli:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART. 1, dove recita: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», in quanto di fatto tale normativa è espressione di una sovranità, non del popolo, ma delle banche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART. 2, dove recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La possibilità di eseguire illegittimamente i crediti tramite decreto ingiuntivo, a maggior ragione se esecutivo, pone infatti le banche in una posizione di grave privilegio nei confronti dei cittadini incidendo sulla vita sociale al punto da realizzare una molto anomala forma di sovranità di fatto, visto che il denaro è tecnicamente il corrispettivo di ogni bene.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È ovvio cioè che nel momento in cui si sottopone l’intera collettività – perché non c’è cittadino che non sia in un modo o nell’altro in rapporto con le banche – ad un tale giogo, si realizza un trasferimento di sovranità in favore delle banche e una lesione del libero godimento dei diritti inviolabili delle persone.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Uno strumento processuale, quello di cui all’art. 50 D. LGS. 385/93, che privilegia – a scapito della garanzia e inviolabilità di ogni diritto – delle entità che, per di più, è conclamato lo esercitino in maniera aberrante.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART. 4, dove recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART. 35, dove recita: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il diritto al lavoro può concretamente svilupparsi solo in base a un sistema economico giusto ed esente da privilegi che soffochino l’economia, altrimenti diviene un’astrazione, come appunto accade per effetto dell’art. 50 D. LGS. 385/93.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART. 3, dove recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 50 del TUB introduce un’inammissibile disparità di trattamento tra le banche e gli utenti del sistema bancario.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Viola anche il principio di ragionevolezza e uguaglianza (art. 3 Cost.) perché si configura come una previsione ad hoc che, attraverso il previsto procedimento ‘semplificato’, si traduce in un mezzo dissuasivo della contestazione della fondatezza dei crediti vantati dalle banche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò a maggior ragione in riferimento all’art. 24 Cost. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., perché crea un notevole squilibrio processuale mediate il consentire la concessione del decreto ingiuntivo, magari esecutivo, senza bisogno di assolvere al preliminare onere di certezza e di prova del credito vantato, obbligatorio per tutti gli altri cittadini.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre, anche in sede di giudizio a cognizione piena introdotto con l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, si configura, ai fini dell’ottenimento della sospensione ex art. 649 cpc della già concessa efficacia esecutiva, e a scapito del contraente debole, come una sostanziale inversione dell’onere dell’azione e della prova a cui è gravoso e difficile ottemperare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sempre in relazione all’art. 3 Cost., peraltro, ove si dovesse poi ritenere legittima l’assurda disciplina in questione, ne deriverebbe il paradosso di doverla estendere anche agli operatori economici estranei al settore bancario, che non possono fin qui (fortunatamente) avvalersi della ‘corsia preferenziale’ introdotta dall’art. 50 D. LGS. 385/93.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART 41, dove recita: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’Art. 47 Cost. dove recita: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 50 TUB viola sia entrambe le norme che il loro combinato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quanto al fondamentale art. 41 C., l’attuazione, in Italia come nel mondo, del principio in esso enunciato (principio in un modo o nell’altro necessariamente tipico di ogni Costituzione concepibile), avrebbe garantito uno sviluppo corretto di ogni forma di attività economica, e avrebbe impedito la trasformazione dell’economia nel fattore di crisi della vivibilità del pianeta, perché l’involuzione climatica e il guasto ambientale in generale sono appunto frutto della violazione sistematica di quel principio, ovvero della sistematica subordinazione dell’uomo all’economia, anziché dell’economia all’uomo (che è poi la definizione che questo avvocato dà del consumismo).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un principio che – non è purtroppo un argomento di colore – è stato praticamente letto come se l’art. 41 recitasse che l’iniziativa economica privata «può svolgersi» (anziché «non può svolgersi») in contrasto con l’utilità sociale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un quadro nel quale l’influsso negativo dell’attività economica bancaria è stato enorme, anche nel senso che le banche hanno ‘messo alle strette’ le altre attività causando l’assottigliamento, o la scomparsa, dei margini, e quindi tendenze sistematicamente emergenziali che hanno favorito ogni degenerazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un quadro nel quale il precetto di cui all’art. 47 ha un suono stridente, se si pensa a quanti soprusi, espoliazioni, abusi, violazioni ha subito dalle banche l’intera società in ogni forma di rapporti economici, perché la concessione di agevolazioni come quella di cui all’art. 50 del TUB innesca delle situazioni illegittime alle quali solo un’esigua parte dei cittadini riesce a reagire, e generalmente con scarso successo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un quadro nel quale il combinato degli artt. 41 e 47 della C. è la sintesi dell’opposto di come vanno le cose bancarie.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un quadro nel quale è palese il contrasto tra la norma impugnata e il principio di tutela della proprietà e del risparmio privato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una norma che consente dei provvedimenti monitori spesso provvisoriamente esecutivi basati su scritture dense di addebiti ingiusti e illegittimi ma ciononostante adatti ad aggredire i beni del cittadino.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una violazione del diritto di proprietà privata attraverso uno strumento processuale, il decreto ingiuntivo, che, inaudita altera parte, consente, nella fattispecie, di sottrarre al cliente i suoi beni sulla base di una documentazione di parte.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una pratica frutto solo di un gravissimo asservimento del potere legislativo alle banche, che, in oligopolio, in cartello, divorano il risparmio, distruggono le aziende, impoveriscono la società.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART 24, dove recita: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», e art. 2697 cc.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In virtù dell’art. 50 TUB, la «prova scritta» richiesta dall’art. 633 cpc può essere costituita, nella fase monitoria, dall’esibizione dell’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, considerato giustificativo dei credito, salvo dimostrazione dell’esistenza-consistenza dello stesso nella fase di cognizione piena che s’instaura con l’atto di opposizione: giudizio che soggiace alla regola dell’onere della prova ex art. 2697 cc, la quale incumbit ei qui dicit, sicché è la Banca creditrice opposta a dover dimostrare il perché della formazione del proprio credito e delle poste del debito in capo al correntista.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il procedimento di ingiunzione o di decreto ingiuntivo è un procedimento speciale di cognizione nel quale l’accertamento è sommario in quanto parziale e limitato alla prospettazione e\o alla sola prova scritta prodotta dal ricorrente, ma è comunque destinato a produrre un provvedimento suscettibile di passare in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti stabiliti dall’art. 656 cpc.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 50 TUB comporta, tra l’altro, una sproporzione notevole quanto ingiustificata tra le facoltà e gli oneri processuali probatori a carico dei correntisti e delle banche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’estratto conto, inoltre, si limita a indicare un dato numerico che non consente di per sé alcun controllo in ordine alle singole poste considerate né alle modalità dei conteggi compiuti, per cui si deve necessariamente ammettere che il debitore possa a sua volta limitarsi a negare il valore probatorio dell’atto attraverso una generica contestazione e pretendere l’esibizione di un’idonea documentazione aggiuntiva.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Proprio in questo senso si è recentemente pronunciata la Cassazione n. 9695, del 3.5.2011, accogliendo il ricorso di una società che aveva formulato un quesito sul diritto della banca a procedere a esecuzione forzata dei crediti scaturenti da contratti di conto corrente documentati con la produzione in giudizio «del solo estratto conto finale».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo i giudici di legittimità, infatti, «deve escludersi l’idoneità probatoria dell’estratto di conto corrente» pur se certificato secondo le procedure previste dalla legge.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Infatti, «… esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell’azienda di credito dell’entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo. E come tale non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un’affermazione, quella della Cassazione, che non richiama direttamente l’incostituzionalità, ma costituisce una palese allusione ad essa, oltre che l’espressione di un’altrettanto palese malessere di fronte a una norma talmente iniqua.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ARTT. 101, 102 e 104, 117,1, in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e della Liberta Fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4.8.1955, n. 848.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il legislatore delegato, nel disporre intenzionalmente al solo fine di facilitare le azioni delle banche contro i clienti su pretesi scoperti in conto corrente, ha violato la riserva ai magistrati della funzione giurisdizionale e leso la loro indipendenza e autonomia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che sancisce il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, impone al legislatore di uno Stato contraente, nell’interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, di non interferire nell’amministrazione della giustizia allo scopo d’influire, su una singola causa o su una determinata categoria di controversie, attraverso norme interpretative che assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una parte del procedimento, salvo il caso di «ragioni imperative d’interesse generale».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il legislatore nazionale – pur in presenza del grande malessere sociale generato dalle condotte bancarie – ha invece emanato una norma interpretativa immotivatamente favorevole alle banche, così violando il principio di ‘parità delle armi’, non essendo prefigurabili quelle «ragioni imperative d’interesse generale» che permettano di escludere la violazione del divieto d’ingerenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 50 d.lgs 385/93 consente infatti di «chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del cpc anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido», ovvero in base ad atti che non hanno alcuna valenza probatoria e in base a varie voci controverse (pacificamente truffaldine), come le commissioni di massimo scoperto trimestrali, l’addebito tardivo della valuta anche ben oltre i tre giorni fissati dalla nuova e comunque gravissima e illegittima normativa, e quindi la trasformazione trimestrale di tutto ciò in capitale produttivo a sua volta degli stessi anomali ‘frutti’ in un meccanismo diabolico di moltiplicazione del debito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una situazione a maggior ragione paradossale (specie poi in considerazione della natura di norma speciale del d.lgsl 385/93) di fronte a degli estratti conto che quando vengono opposti si rivelano sistematicamente errati.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per tali motivi va sollevata la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 35, 41, 47, 101, 102, 104 e 117 della Costituzione – dell’articolo 50 del D.Lgsl 1.9.1993, n. 385 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30.9.73, n. 230): «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», che recita: «La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si chiede in conseguenza che il GI, previa sospensione del processo e l’emissione di ogni ulteriore provvedimento inerente opportuno e conseguenziale, voglia sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 50 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e rinviare la questione alla Corte Costituzionale, con emissione di ordinanza con la quale, riferiti i termini e i motivi dell’istanza con cui è stata sollevata la questione, disponga l’immediata trasmissione degli atti e sospenda il giudizio in corso ordinando che, a cura della Cancelleria, l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata, salvo non ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa e al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -2) DECORRENZA ILLEGITTIMAMENTE TARDIVA DELLA VALUTA.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non è manifestamente infondatezza, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 35, 41, 47, 101, 102, 104 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -1) del comma 01, 1, 1 bis e 3 dell’art. 120, del decreto legislativo n. 385, del 1 settembre 1993 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30.9.93, n. 230): «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», come modificato:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –dagli artt. 19, 20 (quest’ultimo art. 20 modificato dall’articolo 8, comma 7, lettera a, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge n. 106, del 12 luglio 2011), 21, 22, e 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –nonché come modificato e rinumerato dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, quest’ultimo come modificato dall’articolo 3, comma 3, e art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -2) degli stessi artt. 19, 20 (quest’ultimo art. 20 – lo si ripete – modificato dall’articolo 8, comma 7, lettera a, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge n. 106, del 12 luglio 2011), 21 22, e 23, stante il rinvio ad essi contenuto dall’art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n 385.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Iniziamo, ordunque, con l’osservare che, nell’originaria formulazione, l’art. 120 D.lgs n. 385 del 1.9.1993, in vigore dall’1.1.1994, stabiliva solo che: «Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il caso dunque dei versamenti su altra banca o altra succursale non era disciplinato ed era affidato ad arbitrarie prassi dei vari istituti in virtù delle quali la valuta decorreva dopo un numero di giorni variabile secondo il tipo, la ‘piazza’ eccetera.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Accredito tardivo della valuta illegittimo perché configura un’appropriazione indebita per gli interessi così non fatti maturare a vantaggio del cliente, nonché un artifizio e raggiro per gli interessi addirittura passivi creati ad arte e addebitati nei casi in cui la banca consente sì al cliente di prelevare immediatamente la somma di cui al titolo versato, che gli accrediterà tardivamente, ponendolo però per quell’importo in ‘scoperto di valuta’, e quindi sostanzialmente ‘prestandogli’, a corrispettivo di un tasso passivo, denaro suo (del cliente).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Illegittimo ritardo nell’accredito dei titoli che causa anche, quando si riesca con questi sistemi a rendere artificiosamente passivo il saldo, l’addebito di commissioni di massimo scoperto (CMS) e/o di maggiorazioni di tasso per ‘sconfinamenti’ inesistenti eccetera.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Delle illegittime prassi di accredito tardivo – frutto di un materiale, e per ciò stesso insanabile, contrasto con i fatti – che stavano da ultimo incorrendo in sempre più frequenti censure giurisprudenziali, vista l’evidenza del fatto che il differimento dell’accredito della somma comunque versata (in assegni o in qualunque altra maniera) è frutto di una frode.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una frode perché, scriveva già nel 1987 questo avvocato in l’Atto di citazione già pronto per i correntisti che vogliano far causa alla propria banca:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Se Tizio dà un assegno di un milione di lire a Caio il primo gennaio, e Caio in quella stessa data lo versa, il milione continuerà a produrre interessi in ogni istante del suo esistere, e quindi anche durante i tre (o trenta) giorni in cui avrà smesso di produrne per Tizio e non avrà ancora iniziato a produrne per Caio: tre giorni durante i quali produrrà cioè interessi per la banca nonostante essa non sia mai stata proprietaria della somma».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sennonché – a inutile riprova del potere di controllo delle banche sulle leggi – il ‘legislatore’ provvidamente interveniva in favore delle banche con due norme, la prima delle quali è l’art. 2 comma 1 del DL n. 78, del 1.7.2009 (Tremonti ter) convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009, secondo il quale:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tale articolo sarà prima sostituito dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 11/2010 e poi abrogato dall’art. 6 comma 1 bis del decreto legislativo n. 141/2010 così come modificato dall’4 del decreto legislativo n. 218/2010.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Successivamente, si è poi provveduto al Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento, meglio nota come PSD (Payment Services Directive).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Norme, specie quelle europee – non va mai dimenticato – in realtà emanazione della BCE: un’illecita organizzazione privata (nella sostanza una società per azioni, come pure la Banca d’Italia) dedita al crimine del signoraggio primario, e di proprietà delle banche private che dovrebbe poi controllare, e che controlla invece le istituzioni europee tutte e il Parlamento europeo: un finto Parlamento, perché non ha il potere di promulgare le leggi che vota: un potere che è invece appannaggio della Commissione e del Consiglio, a loro volta al servizio delle lobby innanzitutto bancarie.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un meccanismo perverso, tremendo, in cui le banche private proprietarie della BCE e delle altre banche centrali, attraverso esse, legiferano guidando la mano dei sedicenti legislatori del mondo intero, per di più, non solo nelle materie di loro diretto interesse, ma ormai praticamente in tutti i campi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una situazione i cui i responsabili – se ci sarà prima o poi una vera giustizia – saranno chiamati a rispondere penalmente e civilmente di fronte al mondo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ma, tornando al decreto n. 11/27.1.2010, esso è entrato in vigore secondo le tre seguenti scadenze:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -dal 1 marzo 2010 per i bonifici, le carte di credito/pagamento, pagamento bollettini, ecc.;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -dal 5 luglio 2010 per gli incassi commerciali (RID, RiBa, MAV, ecc.);
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -a data da definirsi, da parte dello Stato, per i pagamenti da/verso la Pubblica Amministrazione centrale e periferica (es. F23, F24, Pensioni).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Disciplina dei pagamenti modificata, in dettaglio, dall’art. 19 e segg. del d.lgis n. 11/2010, nei quali si legge quanto segue (che non si applica, però, ai pagamenti tramite assegno).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «D.lgs 11, del 27.1.10, SEZIONE II
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Art.19
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (Ambito di applicazione)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –1. La presente sezione si applica:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           a) alle operazioni di pagamento in euro;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’euro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, la presente sezione è applicabile anche ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia diversamente convenuto dall’utilizzatore e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l’applicazione dell’articolo 23, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all’articolo 20, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative successive alla ricezione dell’ordine di pagamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Art.20
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell’ordine l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell’area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Fino al 1° gennaio 2012, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine massimo di cui al periodo precedente può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformità con quanto previsto dall’art. 23.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –3. Quando l’ordine di pagamento è disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l’ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l’ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell’operazione alla data di scadenza convenuta.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Art. 21
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (Mancanza di un conto di pagamento del beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest’ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dell’articolo 20.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Art. 22
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (Depositi versati in un conto di pagamento)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –1. Quando un utilizzatore versa contante su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto è denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l’utilizzatore non è un consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Art.23
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (Data valuta e disponibilità dei fondi)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –1. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –3. La data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –4. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.»
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           […]
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           AI SOLI FINI DELLA CRONISTORIA:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Art. 36  (Modifiche ad altre disposizioni di legge)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1. Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di attuazione della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri, è abrogato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione tra l’altro della direttiva 2005/60/CE sono apportate le seguenti modificazioni:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           a) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) gli istituti di pagamento;”;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           b) all’articolo 53, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “nei confronti degli intermediari finanziari di cui” sono inserite le seguenti: “all’articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           3. L‘articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: “1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non può superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E’ nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           4. All’articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, il secondo periodo è soppresso».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Principi tutti illegittimi perché attraverso essi si tenta – cosa grottesca in una legge – di far confusione tra il concetto di valuta e quello di disponibilità, in alcun modo collegabili, perché quale che sia la materiale disponibilità, la decorrenza della valuta deve essere quella immediatamente successiva al momento in cui la somma cessa di produrre interessi per il pagatore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’accredito, cioè, potrà avvenire quando si vuole in funzione magari di effettive difficoltà o disguidi, ma la valuta del beneficiario non dovrà mai avere soluzioni di continuità con quella del pagatore, perché vale il già molte volte reiterato argomento secondo il quale nel preciso momento in cui il denaro cessa di essere di proprietà del pagatore deve divenire di proprietà del beneficiario, perché, se c’è un intervallo, durante quell’intervallo quel denaro frutterà interessi per la banca, che non è mai proprietaria dei soldi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Così come è pedestremente illegittimo anche il consentire che fino al 31.1.2012 si possano ‘concordare’ termini diversi, sempre ovviamente più favorevoli alle banche, sia perché con le banche non è dato concordare alcunché vigendo il regime di cartello (chi, del resto, potrebbe mai spontaneamente e senza alcun corrispettivo voler ‘concordare’ di pagare più), e sia perché, appunto, è un incremento del costo privo di motivazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In sintesi, i termini in prima fase introdotti, a decorrere dal 1.11.2009, dall‘art. 2, del DL n. 78/2009 (Tremonti ter), sono stati sostituiti da quelli stabiliti dall’art. 19 e segg. del d.lgis n. 11/2010 di attuazione della direttiva SEPA (Single Euro Payments Area), secondo il quale, per tutte le operazioni di pagamento in ambito europeo (o per l’esattezza nell’area SEPA), la valuta e la disponibilità dei fondi:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -per il beneficiario non può essere successiva a quella di accredito: criterio errato perché, a prescindere da quando avviene l’accredito, la valuta deve decorrere dalla data in cui la somma viene stornata al pagatore;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -per il pagatore non può precedere la giornata lavorativa di addebito: criterio non chiaro e di nuovo errato sempre per lo stesso motivo, ovvero perché il giusto criterio resta far cessare di decorrere gli interessi a favore del beneficiario dal momento in cui la somma cesserà di fruttarne per il pagatore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per assegni circolari e bancari, quindi, l’originaria disciplina contenuta nell’art. 2,1, dl n. 78/2009 (Tremonti Ter), convertito nella legge 102/2009, e modificata dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, è stata, poi, abrogata dall’ 6 comma 1 bis del decreto legislativo n. 141/2010, così come modificato dall’4 del decreto legislativo n. 218/2010.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Infatti, l’articolo 4, comma 1, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha inserito il comma 1-bis nell’art. 6 del D.Lgls 13.8.10, n. 141:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1-bis. Sono abrogati:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           a) l’articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies, 8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           c) l’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           d) l’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A seguito della normativa tutta sopra richiamata, l’art. 120 del T.U. B. d.lgs n. 385/93 è oggi così formulato:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           « Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi (1).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Art. 120.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento (2).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           a) dal giorno in cui e’ effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e’ effettuato il versamento;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia (3).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1-bis. Il CICR puo’ stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all’evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni (4).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attivita’ bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita’ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilita’ di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (1) Articolo modificato dall’ articolo 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e sostitutito dall’articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell’articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (2) Comma rinumerato dall’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (3) Comma rinumerato dall’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (4) Comma rinumerato dall’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quindi, per quanto riguarda gli assegni:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Versamento assegni circolari emessi dalla stessa banca: valuta dello stesso giorno del versamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Versamento assegni circolari emessi da banca diversa ed assegni bancari emessi dalla stessa banca:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           valuta del giorno lavorativo successivo del versamento ed entro 4 giorni in disponibilità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Versamento assegni bancari emessi da banca diversa dalla traente: l’operazione deve risultare in valuta entro 3 giorni lavorativi e entro 4 giorni in disponibilità (dal 1° aprile 2010).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La descritta disciplina risulta in contrasto con i seguenti artt. della Costituzione:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            -ART 41
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La decorrenza degli interessi in favore del beneficiario da un momento non immediatamente successivo a quello in cui gli interessi vengono stornati al pagatore viola l’articolo 41 C. in tutti e tre i suoi commi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il comma 1 (L’iniziativa economica privata è libera.) è violato perché è stato posto a tutela della proprietà privata. Il legislatore cioè, nel momento in cui dispone l’accredito tardivo, consente alla banca di sottrarre al cliente la proprietà degli interessi, o addirittura gli addebita interessi passivi in caso di ‘scoperto di valuta’: una palese violazione (uno svuotamento) del diritto di proprietà privata.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il comma 2 (..Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale..) è violato, come il comma 1, in maniera clamorosa, perché la decorrenza tardiva della valuta configura un’appropriazione indebita o una truffa: due modi di non perseguire l’utilità sociale che non lasciano dubbi sulla loro perniciosità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il comma 3 (La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.) è violato perché la legge, di scaturigine lobbistica, è al contrario congegnata in modo da determinare ‘programmi’ e ‘controlli’ in danno del cliente e della società.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 3. È violato perché la normativa impugnata, ben lungi dal garantire alcuna «pari dignità» e dal costituire uno strumento per rimuovere gli ostacoli economici che la limitano, è anzi rivolto a creare – nell’interesse delle banche – ostacoli all’uguaglianza e al previsto «pieno sviluppo della persona umana» o alla «effettiva partecipazione».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare la normativa richiamata viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della C. mediante l’introdurre un’inammissibile disparità di trattamento tra banche e utenti del sistema bancario perché – con una previsione ad hoc – consente alle banche un lucro ingiusto e ingiustificato (illecito) con un pesantissimo influsso su ogni aspetto della vita sociale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una disciplina delle valute che rappresenta una violazione del principio generale di ragionevolezza e ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un irragionevole, ingiusto privilegio quello di esonerare le banche dal rispetto di norme inderogabili. Basti pensare all’art. 1322 cc, secondo cui la causa petendi di un contratto deve essere meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Anche con riferimento all’art. 24 Cost. in combinato disposto con l’art. 2697 cc la disciplina della valuta crea un notevole squilibrio processuale a favore delle banche rendendo sostanzialmente impossibile la verifica del corretto operato della banca, e quanto meno comporta, a favore della banca, un’inversione dell’onere della prova ingiusto, gravoso e difficilmente ottemperabile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In ogni caso, fermo restando che non rileva ai fini della valuta quale sarà il tempo materiale del trasferimento, i trasferimenti avvengono peraltro da decenni mediante sistemi telematici che consentono di effettuare le operazioni in tempo reale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Oltretutto, incombendo sulla banca che riceve un assegno con una girata per l’incasso obblighi riconducibili al rapporto di mandato e dovendo il mandatario assolvere al suo incarico con la prescritta diligenza, ciò comporta che la banca non potrà non avvalersi, per acquisire la disponibilità della somma, dei sistemi telematici più efficaci.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART 4. È violato dove stabilisce che la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro: effettività gravemente pregiudicata da norme che consentano l’illecita sottrazione, da parte delle banche, del denaro dei cittadini.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART 35. L’35 è violato dove istituisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni: lavoro che è invece pregiudicato da fatto che un soggetto – la banca – sottrae al lavoro una parte notevole delle risorse che esso produce.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART 47. È violato dove si legge che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio e disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito: risparmio pregiudicato dal destinare alle banche denaro di proprietà dei cittadini e consentire forme di ‘coordinamento’ e di ‘esercizio del credito’ altamente e iniquamente lesive dei loro interessi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART 117. È violato dove, anche con riferimento all’ordinamento comunitario (in ispecie l’art. 6 CEDU), non consente al Legislatore di interferire nell’amministrazione della Giustizia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ARTT. 1, 2, 4, e 35. Da altre angolazioni e più globalmente sono violati perché le norme impugnate sottraggono, di fatto e formalmente, da un lato, la sovranità al popolo, trasferendola al sistema bancario; e dall’altro ledono il diritto al lavoro, in quanto la sottrazione dei soldi al cliente in favore della banca non consente a chi lavora con il proprio denaro di utilizzarlo appieno, sia perché gliene viene sottratta per alcuni giorni la disponibilità-proprietà, o lo si costringe a utilizzarlo ‘a prestito’, togliendo così effettività al diritto al lavoro e alla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, e sia perché gliene viene sottratta definitivamente una parte, cioè gli interessi nei giorni dell’accredito tardivo. Violano altresì l’art. 2, laddove si dispone l’inviolabilità dei diritti e l’inderogabilità della solidarietà economica.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART. 117. È violato anche in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge del 4 agosto 1955, n. 848.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 6 della CEDU, infatti, nel sancire il diritto a un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, impone al legislatore di uno Stato contraente, nell’interpretazione della CEDU e della giurisprudenza europea, di non interferire nell’amministrazione della giustizia allo scopo d’influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie attraverso norme interpretative che assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una delle parti, salvo il caso di «ragioni imperative d’interesse generale».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il legislatore nazionale, invece, ha emanato una norma interpretativa favorevole alle banche nonostante un orientamento della Corte di cassazione non favorevole, così violando il principio di ‘parità delle armi’, non essendo certo prefigurabili nella fattispecie «ragioni imperative d’interesse generale» che permettano di escludere la violazione del divieto d’ingerenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In relazione alla questione dell’accredito tardivo della valuta, è insomma indiscutibile la formazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale che andava via via riconoscendo l’illegittimità dell’accredito tardivo della valuta per mancanza di causa petendi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Gli interventi normativi di cui si evidenzia l’incostituzionalità, in sostanza, non sono stati causati dall’esigenza o dall’intento di disciplinare una situazione che lo richiedesse, ma sono invece frutto dell’intento di sottrarre le banche all’avanzare di una giurisprudenza a esse sfavorevole, ovvero a ridare ‘veste di legalità’ a una pratica gravemente illegittima e sempre più spesso ritenuta tale dalla giurisprudenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ARTT 41 e 47. Sono violati anche dal punto di vista del principio di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese e della libertà di iniziativa economica.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il ritardo nell’accredito tardivo della valuta arreca un grave pregiudizio economico ai clienti sia nel caso il conto sia in passivo, perché comporta l’indebito addebito per più giorni degli interessi e delle commissioni di massimo, sia nel caso sia in attivo, perché comporta il mancato guadagno da parte del cliente degli interessi, che vengono invece illegittimamente attribuiti alla banca.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’accredito tardivo della somma causa inoltre varie tipologie di altri danni al cliente, quali farlo ritrovare ‘scoperto’ e protestato laddove invece disporrebbe delle somme sol che gli fossero state immediatamente accreditate.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Senza contare che, nel tempo, negli anni, il denaro che viene sottratto dalla banca, sommandosi, raggiunge cifre sistematicamente elevate o elevatissime, e tali da causare delle differenze significative dello suo status economico, che – specie sui conti molto ‘movimentati’ – possono, secondo l’entità delle somme in gioco, ammontare a decine, centinaia di migliaia o milioni, magari molti milioni, di euro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E questo in presenza di norme quali l’art. 821 c.c., che molto semplicemente attribuisce gli interessi al proprietario, o di altre, quali il 1346 c.c., che prevede che l’oggetto del contratto debba essere possibile, lecito, determinato o determinabile; o il 1343 cc., che impone la liceità della causa, precisando che non debba essere contraria a norme imperative, di ordine pubblico o buon costume; o il 1322 cc., che prescrive la meritevolezza della tutela della causa petendi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART 24 e 102. Sono violati dalle leggi che disciplinano l’accredito tardivo delle valute in materia di pagamenti tramite bonifici anche perché comportano un aggravio della possibilità di accertare i tempi degli accrediti dei versamenti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           I cittadini, cioè, non hanno la possibilità di verificare, ed eventualmente provare in sede processuale (se non ricorrendo a un controllo incrociato con la documentazione del soggetto disponente), la data della disposizione e l’entità della tardività dell’accredito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Questo perché il cliente è reso edotto delle movimentazioni solo con la ricezione dell’estratto conto, ma non ha conoscenza della data/ora in cui viene effettuata la disposizione di pagamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tale disciplina comporta pertanto una notevole sproporzione tra gli oneri probatori a carico dei correntisti e delle banche, pregiudicando l’effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, primo comma, Cost.).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le norme che qui si tacciano di incostituzionalità hanno, insomma, reso impossibile l’accredito delle somme del cliente della banca nello stesso giorno in cui è eseguita l’operazione determinando tassativamente e esplicitamente i numero dei giorni dopo i quali l’accredito deve avvenire.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In dettaglio la normativa attuale, per quanto riguarda gli assegni, dispone:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Versamento assegni circolari emessi dalla stessa banca: valuta dello stesso giorno del versamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    
          Versa
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           mento assegni circolari emessi da banca diversa ed assegni bancari emessi dalla stessa banca: valuta dello giorno lavorativo successivo del versamento ed entro 4 giorni in disponibilità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Versamento assegni bancari emessi da banca diversa dalla traente: l’operazione deve risultare in
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           valuta entro 3 giorni lavorativi e entro 4 giorni in disponibilità (dal 1° aprile 2010).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda i bonifici, invece, prevede:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La valuta per il beneficiario non può essere successiva alla fine della giornata operativa dalla ricezione da parte del prestatore del servizio; mentre la disponibilità decorre non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo; per il pagatore, non può precedere la giornata lavorativa dell’addebito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fino al 1.1.2012, i contratti possono prevedere, per la disponibilità, termini di esecuzione diversi, di massimo 4 giorni per le disposizioni su cartaceo e massimo 3 giorni per le disposizioni telematiche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Norme che privano ex lege del proprio denaro per un certo numero di giorni, e di parte di esso (gli interessi) definitivamente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si chiede pertanto voglia il G.I., ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 35, 41, 47, 101, 102, 104 e 117 della Costituzione:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -1) del comma 01, 1, 1 bis e 3 dell’art. 120, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30.9.93, n. 230): «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», come modificato:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –dagli artt. 19, 20 (quest’ultimo art. 20 modificato dall’articolo 8, comma 7, lettera a, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge n. 106, del 12 luglio 2011), 21, 22, e 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           –nonché come modificato e rinumerato dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, quest’ultimo come modificato dall’articolo 3, comma 3, e art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -2) degli stessi artt. 19, 20 (quest’ultimo art. 20 – lo si ripete – modificato dall’articolo 8, comma 7, lettera a, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge n. 106, del 12 luglio 2011), 21 22, e 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, stante il rinvio ad essi contenuto dall’art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           rinviare la questione alla Corte Costituzionale, con emissione di ordinanza con la quale, riferiti i termini e i motivi della istanza con cui è stata sollevata la questione, disponga l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospenda il giudizio ordinando che, a cura della Cancelleria, l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, con l’emissione di ogni ulteriore provvedimento opportuno e conseguenziale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -3) ANATOCISMO. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI QUAND’ANCHE PRATICATA PURE PER GLI INTERESSI ATTIVI OVE NON SIA PARIFICATA ANCHE L’ENTITA’ QUANTITATIVA DEL TASSO ATTIVO E DI QUELLO PASSIVO.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non c’è dubbio che la Corte Costituzionale si sia già pronunziata, con sentenza n. 341 del 12/10/2007, in tema di anatocismo, sulla questione di legittimità dell’art. 25, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, sollevata dal Tribunale di Catania.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sennonché la questione di illegittimità che qui si sottopone all’attenzione del Giudicante esula da quella già sottoposta e decisa sia dal punto di vista dei profili di illegittimità sollevati che da quello delle motivazioni del rigetto della Corte Costituzionale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La questione esaminata e decisa dalla Corte C. attiene infatti al solo tema della legittimità o no dell’anatocismo in presenza della sua applicazione sia al passivo che all’attivo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È però incredibilmente sfuggito non solo al remittente Tribunale e quindi alla Corte Costituzionale, ma a tutta la giurisprudenza di ogni grado e stadio, ciò che salta agli occhi di ogni cittadino, ovvero che c’è un altro aspetto del problema oltre quello esaminato dalla sentenza della 341 della CC: un aspetto essenziale: ovvero quella della determinazione quantitativa dei tassi attivi e passivi prima che si possa parlare di una loro parificazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Così come è sfuggito che andava precisato nelle norme che, perché si possa parlare di parificazione, occorre anche che il cliente abbia situazioni attive e passive paritetiche, altrimenti manca il termine di paragone, il polo opposto, perché il concetto di parificazione possa esplicarsi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una volta cioè stabilita la legittimità del criterio di applicare l’anatocismo sia al passivo che all’attivo, occorreva però premettere che la parificazione doveva implicare la parità quantitativa del tasso attivo e passivo nonché l’esistenza di un pari attivo e passivo, salvo a non voler legittimare una frode: la frode che, appunto, in virtù di questa singolare omissione normativa e giurisprudenziale, le banche stanno perpetuando in danno dell’intera società.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ne deriva pertanto che, nella parte in cui, ai fini della legittimazione della capitalizzazione trimestrale dei tassi, non specificano la necessità, perché sussista parificazione, che i tassi attivi e quelli passivi siano uguali, nonché che sussista anche un pari attivo a cui applicare il pari tasso, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 70, 76, 77, 2, 3, 24, 41, 47, 102 e 117 della Costituzione:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -1) del comma 2, dell’art. 120, del D.Lgsl 1.9.1993, n. 385 – in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30.9.93, n. 230, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4.8.1999, n. 342, che recita: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           e
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           dell’art. 2, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) 9.02.2000, in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 43, titolato: «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall’art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999)» che statuisce:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Conto corrente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1. Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tale illegittima normativa è in realtà conseguita alla pronuncia da parte della Corte di Cassazione di una serie di sentenze conformi (Cass. 16.3.1999, n. 2374, Cass. 30.3.1999, n. 3096, Cass. 11.11.1999, n. 12507, e altre) con le quali ha dichiarato illegittima la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel conto corrente bancario, per violazione dell’art. 1283 cc, sull’assunto che essa prassi «si basa su di un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ne è derivato che il legislatore, per consentire alle banche di sottrarsi agli effetti dell’orientamento della Cassazione, ha varato il citato DL n. 342/99, con il quale ha intenso – appunto mediante l’omettere il riferimento alla necessità che l’entità del tasso attivo e passivo fossero uguali e che sussistesse un attivo pari al passivo – ‘salvare’ le inique clausole contrattuali in tema di anatocismo sia nel periodo anteriore al DL, sia in quello successivo intercorrente tra il DL e l’emanazione del provvedimento di attuazione da parte del CICR, introducendo una regolamentazione legislativa in un settore fin lì affidato alla regolamentazione pattizia riproduttiva di quella consuetudinaria.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il legislatore, quindi, anziché legiferare secondo l’orientamento giurisprudenziale rivolto a tutelare i cittadini, soggetti deboli nel settore creditizio, ha effettuato un intervento rivolto ad aggravare lo ‘sbilanciamento’ degli opposti interessi in campo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È stato insomma ‘rimosso’ dal quadro normativo e giurisprudenziale il dato di comunissima esperienza e conoscenza che non vi può essere parificazione se non vi è parità del tasso attivo e di quello passivo e se non vi è una pari somma all’attivo o al passivo, senza contare che in realtà c’è quasi sempre solo passivo (Dimenticanza? Stupidità istituzionale? Collusione culturale? O che altro?).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In pratica – senza certo mettere in dubbio l’adamantinità delle intenzioni di nessuno – siamo di fronte a un indegno disegno per svenare la società a vantaggio della banche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E ciò, si osservi, nell’ambito di una normativa e di una giurisprudenza – costituzionale e non – falsamente colte e forbite ma in realtà di un’ignoranza e di un oscurantismo medievale, con tutto il rispetto per il medioevo, che in realtà produsse cose di grande rilevanza e bellezza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Incolte e ottuse, la giurisprudenza e la normativa, perché nessun sembra capire che per di più non è dovuto alle banche alcun interesse, visto che, come nell’esempio che questo difensore reitera in ogni sede da 25 anni, se tizio da a Caio un assegno da 1.000 euro il primo gennaio e Caio lo versa dieci minuti dopo a Tizio i mille euro vengono stornati subito e a Caio vengono accreditati, se tutto va bene, dopo i 3 giorni ora illegittimamente stabiliti (in realtà, specie in passato, anche 10, 20 giorni): giorni durante i quali gli interessi andranno alla banca che non è stata mai proprietaria dei soldi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cosa che concreta poi il «signoraggio secondario»: un’attività criminale che le banche praticano sotto l’occhio vigile della magistratura e che può essere risolta appunto con la parificazione quantitativa dei tassi attivi e di quelli passivi in modo che gli interessi vadano ai proprietari dei soldi, nonché allo Stato in relazione ai prestiti frutto del moltiplicatore monetario.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cose che la magistratura non può continuare a non capire, altrimenti nemmeno l’accusa di incultura e ottusità basterà più a spiegare tanta resistenza, perché a tutto c’è un limite, e qui il limite è stato superato da molto tempo, perché è inutile strapparsi le vesti sulla crisi della società, ma aver poi concorso e continuare tanto attivamente a causarla.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ma vediamo in dettaglio il perché di tanto sdegno quantificando l’ammontare della truffa frutto della norma in questione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ebbene, dall’entrata in vigore della delibera CICR (22.4.2000) al 31.12.2010, il tasso attivo medio è stato dell’0,87%, mentre il tasso passivo medio è stato del 10,08% + lo 0,81% trimestrale, e quindi il 3,24% annuo (0,81 x 4 = 3,24), di commissione di massimo scoperto (CSM), ovvero, complessivamente, del 13,32%, per cui c’è stata una differenza tra attivi e passivi del 12,45% (13,32 – 0,87 = 12,45).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una differenza che ha avuto – ogni 100.000 euro – le conseguenze economiche riprodotte di seguito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Al tasso attivo dello 0,87%, dal 22.4.2000 al 31.12.2010:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -100.000 euro attivi hanno fruttato al cliente, senza anatocismo, 9.570 €;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -100.000 euro attivi hanno fruttato al cliente, con l’anatocismo, 9.997 €;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ovvero un guadagno per il cliente di 427 euro in dieci anni.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Invece, al tasso passivo del 13,32%,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -100.000 euro passivi, senza anatocismo, sono costati al cliente, 146.720 €;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -100.000 euro passivi, con l’anatocismo, sono costati al cliente, 350.296 €;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ovvero un guadagno per la banca di 203.576 € in dieci anni.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il che significa che le banche pagando, ogni dieci anni, su ogni 100.000 € attivi, 427 euro in più, si sono conquistate, con l’avallo della magistratura, il ‘diritto’ di truffare agli italiani, 203.576 euro di interessi passivi in più.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E questa sarebbe la giustizia per garantire la quale siedono sui loro scranni gli Onorevoli Signori Giudici della Corte Costituzionale?
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E stiamo parlando degli interessi in più ogni 100.000 euro di affidamenti. Ma qual’è la cifra globale dei prestiti in questi dieci anni?
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fermo restando che il vero crimine, quello sul quale non si sa perché la giustizia tace, è che la banca lucri interessi passivi, anatocistici o non, su soldi non suoi (signoraggio secondario).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cifre immani che spiegano l’immane dispiegamento di mezzi mediatici, giudiziari e politici usati come diversivi per consentire una simile frode in danno della società.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Evidenziato quindi che quanto qui si vuole indicare come anticostituzionale non ha nulla a che vedere con ciò di cui la Corte argomenta nella sua sentenza in tema di anatocismo ex art. 25, c. 2°, del decreto legislativo n. 342, riprendiamo il discorso in termini più formali, senza che però la sostanza dei problemi debba mai sfuggire, perché troppe volte i virtuosismi formalistici sono funzionali a fini omissivi o rivolti a finalità non meritevoli di tutela.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò detto, non è manifestamente infondata, per profili diversi da quelli esaminati dalla Corte Costituzionale, la questione di legittimità della normativa in questione laddove, nello stabilire che la modalità e i criteri di produzione degli interessi sono legittimi purché sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, non dispone però che il tasso degli interessi attivi e passivi debba essere uguale, e che inoltre il criterio della parificazione deve implicare che il cliente abbia anche partite attive di pari importo alle quali poter applicare la altrimenti astratta parificazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Illegittimità, lo si ripete, di cui il Tribunale di Catania non ha dubitato e sulla quale la Corte Costituzionale non si è fin qui pronunziata.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fermo restando che la Corte Costituzionale – lo si adduce per mera completezza storica benché non rilevi continuare a ribadirlo – è giunta a conclusioni che comunque indignano.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Come quando, in relazione alla questione della contrarietà all’art. 3 C. per la diversità di trattamento derivante dalla diversa disciplina applicabile ai contratti di conto corrente stipulati prima o dopo l’entrata in vigore della delibera del CICR, nega che vi sia violazione del principio di eguaglianza o di ragionevolezza adducendo che il fluire del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche e giustifica la disparità di trattamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una rilevanza del tempo trascorso che la sentenza Corte della Costituzionale n. 341/07 si limita ad affermare al fine di rendere legittima la norma impugnata, senza però spiegare perché né in che senso il tempo avrebbe – in quel particolare caso – prodotto quel non meno particolare effetto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un argomento, quello della rilevanza del tempo trascorso, che la CC usa in realtà, come vedremo meglio di seguito (ma è un arrampicarsi sugli specchi), per spiegare come mai abbia cambiato orientamento rispetto alla sua stessa sentenza n. 425/2000, nella quale, in analoga fattispecie e in antitesi a quanto sostiene nella 341/07, aveva ritenuto al contrario per nulla invincibile quella necessità di piegarsi alla normativa europea sulla quale fonda la 341/07.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cioè a dire: anche in occasione della sentenza 425/2000, sulla legittimità del comma 3 dell’art. 25 del d.lgsl 342/99, la Corte Costituzionale, nel decidere sulla completezza e regolarità della legge delega, aveva richiamato i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 18 della direttiva del Consiglio Europeo 89/646/CEE del 15 dicembre 1989. In quel caso però il risultato era stato opposto a quello di cui alla 341/07.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È ben vero, cioè, che le due sentenze intervengono su normative vigenti al tempo differenti, ma il fatto che nella 425/2000 vi sono stati tanto pochi ostacoli a disattendere la direttiva del Consiglio Europeo 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 quanti nella 341/2007 ve ne sono stati per applicarla, non può essere attribuito alle blande motivazioni accampate, ma solo all’avere il potere bancario ormai preso il sopravvento in ogni dove.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte Costituzionale, insomma, per giustificare il suo cambiamento di orientamento rispetto alla 425/2000, si limita ad illuminarci, nella 341/2007, sulla circostanza che «il fluire del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche»: principio di ordine generale indubbiamente condivisibile, ma non si addentra poi nel merito del perché mai, in questa fattispecie, da dopo il 9 febbraio 2000, l’influsso del tempo possa aver giustificato che le banche abbiano – d’un subito – diritto di violare impunemente il principio di ragionevolezza, di tutela della dignità individuale, del risparmio, dell’iniziativa economica, della proprietà, dell’affidamento, della certezza del diritto eccetera.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un argomento, quello del tempo, al quale questo difensore è molto sensibile, tant’è che, nel 1989, in L’atto di citazione già pronto per coloro che vogliano fare causa alla loro banca, ebbe a scrivere:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Fa osservare al Tribunale che ogni ritardo gioverebbe alla convenuta banca e pregiudicherebbe invece gli interessi dell’attore, perché il decorso del tempo va considerato, non come un generico elemento di disfunzione, ma come un elemento sostanziale dei diritti di cui si chiede l’attuazione e, per altri versi, come uno degli strumenti fondamentali nell’uso dei quali ogni convenuto riottoso sistematicamente si specializza per continuare a essere indifferente alla giustizia».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un argomento quindi – il tempo – che la Corte, a giudicare dalla durata che continuano ad avere le cause, non hai mai preso in seria considerazione dal punto di vista della necessità di intervenire adeguatamente perché durino meno, ma usa oggi in favore di quelle pratiche filo-bancarie contro le quali tutto il paese grida il suo disprezzo e la sua rabbia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Rabbia resa impotente dalle insufficienze e dalle gravi anomalia della giustizia, perché, sempre in tema di grandi principi, come questo difensore ha scritto per anni sull’intestazione dei suoi atti giudiziari: «Se la civiltà è figlia del controllo, la disfunzione della giustizia civile e amministrativa è necessariamente la madre dell’attuale stato delle cose».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Banche, in pratica, di cui solo la magistratura, oltre naturalmente che la politica e i media, continuano a condividere i metodi, perché – se non li avessero condivisi – avrebbero avuto il potere di fermarle in un attimo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un tempo che, in definitiva, dall’angolazione di questo difensore, rileva solo, in questo caso, dal punto di vista del tempo che la giustizia in generale e la Corte Costituzionale in particolare sta facendo perdere alla società italiana per poter recuperare i crediti verso le banche e causare quell’effetto regolatore della società che è tipico solo della giustizia civile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Infatti, che il potere legislativo possa effettuare, in virtù del decorso del tempo, scelte politico-economiche nuove rispetto alle precedenti è indiscutibile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non meno indiscutibile è però anche che l’ordinanento giuridico è un complesso di norme organicamente tutte volte a produrre il rispetto di una serie di principi cardine, funzionali oltretutto a garantire la sopravvivenza dell’ordinamento stesso.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un complesso di fondamentali norme che perché, da legittime che sono, possano divenire illegittime, o irrilevanti, non è bastato il decorso dei millenni né degli immani eventi che nel loro corso si sono succeduti, sicché non è dato capire cosa abbia ora tanto suggestionato la Corte Costituzionale da farle sembra giustificabile che il diritto possa trasformarsi, in qualche anno, in strumento per ledere così a fondo gli interessi della società.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Né sembrino sarcastiche le affermazioni di questo difensore perché ciò che è sarcastico sono invece le affermazioni della Corte in quella sentenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Né meno offensiva per la nostra intelligenza è l’altra affermazione, pure contenuta nella sentenza n. 341/07: quella secondo la quale non sussisterebbe la violazione dell’art. 3 Cost. per il diverso trattamento assicurato agli istituti di credito bancari rispetto agli altri operatori non bancari del credito in quanto le posizioni dei due operatori del credito sarebbero ‘incomparabili’ data «la diversa natura dei soggetti con cui il rapporto è intrattenuto (in un caso specificamente e professionalmente destinati allo svolgimento della funzione creditizia e alla intermediazione finanziaria, nell’altro caso occasionalmente implicati in un rapporto obbligatorio avente a oggetto una somma di danaro)».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una motivazione grave anche questa perché prende in considerazione la differenza dal solo punto di vista delle banche e degli altri ‘operatori’, e non anche dal punto di vista dei debitori, senza curarsi che le differenze tra queste entità tutte da sottoporre a ben altri controlli e vincoli di quelli attuali si abbattono poi sui debitori, sulla società, devastandoli.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Argomenti, quelle della CC, singolari e inadeguati, ma che hanno ciononostante fruttato alle banche il mancato esame dell’aspetto fondamentale dell’art. 25,2, ovvero del fatto che esso rafforza la loro posizione di soggetto vergognosamente dominante sui clienti e sui cittadini, e che la norma impugnata incrementa il proliferare dei già altissimi interessi passivi a fronte di interessi attivi risibili, ancorché ridicolmente ‘parificati’.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Aspetto, lo ribadiamo, quello della sostanza della ‘parificazione’, ovvero dell’entità dei tassi di interesse, che esula dalla sentenza della Corte e che, eccoci a noi, è oggetto della questione di costituzionalità che qui si solleva.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È ridondante infatti la qualità di giudici o di avvocati, bastando anche solo quella di cuochi o falegnami, e insomma di cittadini comuni, per capire che sarebbe ragionevole parlare di parificazione se gli interessi attivi e passivi fossero uguali, ma è anomalo sostenerlo ove siano sperequati, per di più enormemente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una ‘parificazione’ che sembrerebbe essere fondata sul presupposto della stupidità dei cittadini che la subiscono, ma è frutto invece dell’impotenza alla quale li si è condannati sottraendogli ogni ricorso effettivo ex art 6 della CEDU, perché siamo ormai in una situazione politica, mediatica e istituzionale consistente né più né meno che nel cedimento dei poteri, di tutti i poteri, al potere bancario.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Poteri tra i quali un legislatore e una giustizia che – anche qui stranamente – sembrano non sapere che, oggi più di ieri, la sottoscrizione da parte dei cittadini delle clausole bancarie, tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi o di ogni altra competenza bancaria, non è frutto di alcuna libera scelta contrattuale, ma dell’inevitabilità di doversi piegare a un cartello che non è solo tra banche, perché coinvolge tutto e tutti quelli di cui le banche hanno avuto bisogno per mettere in piedi il loro folle progetto: folle perché così ampio che stanno causando la scomparsa di un contesto nel quale poter spendere i benefici che continuano a conseguire.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Argomentazioni, quelle di cui alla sentenza n. 341/07 in ordine alla regolarità e al rispetto da parte dell’art. 25 d. lgsl 342/99 dei limiti e dei requisiti della normazione secondaria, basate poi anche su un’ulteriore motivazione evasiva e in contrasto con la 425/2000, sempre della CC.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sostiene infatti la CC che l’art. 25,2 d.lgs. 342/99 va letto alla luce del contenuto dell’art. 1,5 della legge delegante n. 128/88 che, a sua volta, disponeva che il Governo emanasse disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 385/93 alla luce dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 25 legge 19 febbraio 1992, n. 142;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Norma quest’ultima che conteneva due distinte deleghe, volte all’adeguamento del nostro ordinamento all’art. 18 della direttiva del Consiglio Europeo 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, che formulava il principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi da parte degli enti creditizi nell’ambito di ogni Stato membro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Dimentica però la CC che la negazione dei profili di illegittimità di cui alla 341/07 cozza con la n. 425/2000, con la quale pure si era espressa sull’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 25 del d.lgsl 342/99.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A prescindere infatti che in tanto preteso e impettito formalismo, bisognerebbe che qualcuno iniziasse finalmente a dire che il Parlamento europeo è un falso parlamento, in cui i deputati non hanno potere di iniziava legislativa, mentre il Parlamento stesso non ha il potere di promulgare le leggi che vota, perché questo potere è nelle mani della Commissione e del Consiglio, e tutti sono nelle mani della burocrazia che è al soldo delle lobby, non è comunque dato capire come mai la necessità di adeguarsi alla citata normativa europea non è stata ritenuta – lo si ripete – così invincibile quando, con la 425/2000, ha negato l’applicabilità retroattiva della disciplina sull’anatocismo per i contratti bancari già in essere prima della entrata in vigore della CICR.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cioè a dire: anche in occasione della decisione sulla legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 25 del d.lgsl 342/99, nel decidere sulla completezza e regolarità della legge delega, la CC aveva richiamato i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 18 della direttiva del Consiglio Europeo 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In quel caso però il risultato era stato opposto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Lì, infatti, la CC, limitatamente al comma 3, così scriveva:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Come già detto, invero, con l’art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998, si conferì delega al Governo per l’emanazione di “disposizioni integrative e correttive” del testo unico bancario, richiamando espressamente i principi e criteri direttivi indicati nell’art. 25 della legge n. 142 del 1992, in attuazione dei quali vennero emanati dapprima il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (che recepiva e adattava al contesto italiano la surrichiamata direttiva 89/646/CEE) e poi il decreto legislativo n. 385 del 1993. Quest’ultimo, oltre a recepire a sua volta i contenuti del decreto legislativo n. 481 del 1992, riordinava organicamente l’assetto della materia bancaria e creditizia, con un testo unico di natura ‘normativa’ e non già meramente ‘compilatoria’: così da caratterizzarsi come disciplina attuativa di quella direttiva comunitaria e, allo stesso tempo, come legge di grande riforma economico-sociale (v. sentenze n. 49 del 1999 e n. 224 del 1994). Ma, per quanto ampiamente possano interpretarsi le finalità di “integrazione e correzione” perseguite dal legislatore delegante, nonché i princìpi e criteri direttivi posti a base del testo unico bancario, è certamente da escludersi che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante, sia pure nell’esercizio del potere di armonizzazione di tale testo unico con il resto della normativa di settore».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Visto, in sostanza, che la sentenza 425/2000 della Corte Costituzionale non lascia dubbi circa il fatto che la delega non possa legittimare «una disciplina retroattiva e genericamente validante», viene da chiedersi come mai ciò diviene legittimo con la 341/2007.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un quesito che non può trovare risposte di natura giuridiche, meno che mai se le si volesse giustificare in virtù del fattore ‘tempo’, e deve invece essere necessariamente legato allo stringersi sempre più del cappio del potere bancario europeo, perché purtroppo, stante il potere legislativo nullo del Parlamento europeo, lo si voglia ammettere o no, la BCE – un’incredibile entità di proprietà privata, appartenente per il 15% alla Banca d’Italia, i cui maggiori ‘azionisti’ sono come è noto Banca Intesa, San Paolo, Credito Italiano eccetera – è, nei fatti, il vero legislatore europeo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la conseguenza che, per proprietà transitiva, se lo Stato italiano e gli Stati europei sono al servizio delle banche, lo sono per forza di cose anche le magistrature europee e quella italiana.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Magistratura italiana che quindi, nel rispondere allo Stato, risponde in realtà a Banca Intesa, San Paolo eccetera: entità tutte giammai deputate ad alcuna forma di governo del paese da nessuno, ma aduse da sempre a una totale acquiescenza dei poteri ai loro voleri.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Argomenti che non devono stupire in un atto giudiziario, dovendo invece stupire il contrario: ovvero la finzione – un’eterna, integralistica finzione ­– che tutto ciò non sia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Questi i fatti. Fatti che, altrettanto evidentemente, sconsigliano una visione troppo semplicistica dell’europeismo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una visione che oltretutto si scontrerebbe con le profonde differenze che esistono tra i regimi bancari europei.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un’Europa nella quale ci sono paesi, come il Belgio, di cui questo difensore ha fatto a suo tempo qualche esperienza in quanto deputato europeo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un regime bancario, quello belga, che certamente partecipa anch’esso dei crimini del signoraggio bancario primario e secondario, ma è ispirato, dal punto di vista dei costi, a visioni profondamente diverse da quelle italiane: caratterizzare da logiche di sistematico taglieggiamento, usura e violenta prevaricazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Anche qui, in definitiva, a voler ‘parificare’ i sistemi, dovremmo esportare la smodatezza furiosa dell’esosità, fraudolenza e prevaricatorietà bancaria italiana.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Svolto quindi il tema della sia pur qui irrilevante non esaustività, inadeguatezza e incoerenza della della 341/2077 della Corte Costituzionale sulla questione di illegittimità dell’25, c. 2°, decreto legislativo 04/08/1999, n. 342, veniamo – prima di entrare nel merito delle già anticipate e in parte svolte questioni di illegittimità che qui si vogliono prospettare – a un breve excursus sugli interventi normativi e giurisprudenziali che hanno regolamentato nel corso degli anni l’anatocismo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fondamentale è naturalmente l’art. 1283 c.c., che recita:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, quindi, mutando il suo precedente orientamento, a partire dalla sentenza n. 2374 del 16/3/1999 (vedi Cass. Civ. n. 3096/99, 3845/9912507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03), aveva affermato che la capitalizzazione trimestrale era illegittima perché contraria all’art. 1283 c.c. in quanto tale pratica non rispondeva ai requisiti dell’uso normativo ex artt. 1 e 8 delle preleggi, ma si inquadrava nella fattispecie dell’uso negoziale ex art. 1340 cc, con la conseguenza che necessitava, per la sua validità, della sussistenza, non soltanto dell’elemento oggettivo (il c.d. usus, ossia la ripetizione costante, generalizzata e uniforme di un determinato comportamento), ma anche dell’elemento soggettivo (l’opinio juris ac necessitatis, ossia la convinzione della giuridicità del comportamento), non ritenuto sussistente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un mutamento di orientamento della Cassazione che ha causato numerose azioni legali specie dei titolari di conto corrente contro le banche per la declaratoria della nullità parziale dei contratti bancari in parte qua e per la ripetizione dell’indebito oggettivo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ecco allora che, con anomalo tempismo, è sceso in campo il ‘legislatore’ il quale, con il D.Lgs 342\4.8.99, da un lato, ha tentato di legittimare ex post le clausole anatocistiche, divenute nulle data la nuova giurisprudenza, e dall’altro ha disciplinato la capitalizzazione degli interessi per i contratti a venire.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In tale provvedimento – contenente una serie di modifiche e integrazioni al TUB, e costituente attuazione dell’art. 1,5 L. 24.4.98, n. 128 – il Governo inseriva infatti, all’art. 25, una disposizione che, da una parte, prevedeva la possibilità di pattuire la capitalizzazione per il futuro secondo modalità la cui determinazione veniva rimessa ad apposita delibera del CICR, con il limite della necessità di garantire la medesima periodicità del meccanismo di capitalizzazione sia con riguardo agli interessi passivi sia con riguardo agli interessi attivi; e dall’altra riconosceva piena validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione trimestrale stipulate nel periodo pregresso al decreto, salvo l’obbligo del loro adeguamento a quanto stabilito dal CICR nella medesima Delibera di cui sopra.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La CC, con la già richiamata sentenza 17.11.2000 n. 425, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 co. 3 D. Lgs. 342/99, in riferimento all’art. 76 Cost., adducendo che la legge delega autorizzava il Governo a emanare una disciplina integrativa e correttiva del TUB, ma non una sanatoria con efficacia retroattiva, capace di rendere valide clausole nulle per contrarietà a norme imperative contenute nel codice civile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Consulta ha sostanzialmente cristallizzato le conclusioni della Cassazione (l’anatocismo è illegittimo fino all’entrata in vigore della delibera CICR del 2000; resta ferma la possibilità di pattuire, successivamente alla delibera del 2000, valide clausole di capitalizzazione degli interessi, ma senza efficacia retroattiva: le somme corrisposte dal correntista a titolo di interesse anatocistici in base a clausole contenute in contratti stipulati antecedentemente alla delibera medesima – o peggio ancora applicate dalle banche richiamandosi all’uso negoziale ex art. 1340 cc – devono essere restituite dalle banche).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Come già anticipato, la richiamata sentenza della CC ha però investito solo alcuni aspetti della legittimità o illegittimità costituzionale dell’anatocismo e ciò è a maggior ragione illegittimo se si considera che la disciplina dei conti correnti stipulati successivamente alla delibera del CICR del 2000 costituisce una normativa speciale e derogatoria rispetto all’art. 1283 cc.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È da censurare quindi che le banche, a far data da aprile 2000, data in cui è stata introdotta la capitalizzazione trimestrale anche dei tassi attivi, hanno applicato una forma di capitalizzazione trimestrale sia ai tassi attivi che a quelli passivi, con la giustificazione formale di essersi adeguate alla nuova disciplina, ma di fatto eludendola, in quanto hanno continuato ad applicare tassi attivi vicini allo zero e tassi passivi elevatissimi, che è l’aspetto incredibilmente sfuggito alla disamina della Corte Costituzionale e oggetto della presente azione, perché bisogna porre rimedio alla sorprendete mancata attenzione generale su questo punto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non si può infatti consentire che le banche aggirino l’ostacolo dell’illegittimità dell’anatocismo ricorrendo al sistema di applicare la trimestralità anche agli interessi attivi senza però pareggiare la misura del tasso attivo e quello passivo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ci si troverebbe altrimenti di fronte al falso proposito di bilanciare degli assetti economici e normativi ma in realtà ad una violazione dello spirito e dei principi ispiratori dell’ordinamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Né si può (sempre in tema di finzioni) fingere di dimenticare o comunque non considerare che la sottoscrizione da parte dei clienti della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi non è certo il frutto di una libera scelta contrattuale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si finge cioè (una finzione istituzionale) che basti assicurare all’attivo e al passivo la ‘stessa periodicità’ nel ritmo meramente temporale di accumulo degli interessi al capitale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ma, per cominciare, siamo di fronte ad atti e calcoli predisposti unilateralmente, a cura delle banche, in moduli stampati in conformità con le direttive impartite dall’associazione di categoria senza alcuna negoziazione individuale e in una situazione di grave squilibrio tra banche e correntisti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori alti e dei bassissimi interessi creditori è cioè imposta quale presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, e non vi è altra alternativa, per il cliente, che il prendere o il lasciare (altro che adesione spontanea o condivisa, cristallizzatasi nel corso degli anni!)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’utenze, cioè, sa di non avere alcuna alternativa di accesso al sistema creditizio, connotato da accordi di ‘cartello’ e dalla regola del ‘prendere o lasciare’.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Contratti bancari sono infatti stipulati attraverso moduli o formulari (contratti per adesione ex art. 1342 c.c.) unilateralmente predisposti dalle banche, senza alcuna trattativa tra le parti e senza alcun potere di negoziazione per il cliente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La valenza contrattuale del patto ex art. 1372 c.c. (il contratto ha forza di legge tra le parti) può essere invece raggiunta solo se vi sia per il cliente la possibilità di accettare o rifiutare le condizioni previamente stabilite dalla controparte.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La norma in questione non essendo coerente agli artt. 70, 76, 77, 3, 24, 41, 47, 102, 111 Cost. è quindi in contrasto con svariati principi, tra cui quello di eguaglianza, ragionevolezza, e di diritto alla difesa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Anche dopo l’emanazione del decreto legislativo 342/99 e della delibera CICR del 9/02/2000, è nulla per illegittimità costituzionale la sottoscrizione da parte di un correntista della clausola circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi senza però la previsione che i tassi passivi e attivi devono essere uguali, e che vi devono essere pari somme all’attivo e al passivo su cui applicare quei pari tassi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non è pertanto manifestamente infondata – laddove non stabiliscono che la capitalizzazione trimestrale è legittima al passivo purché anche all’attivo sia applicata con analogo tasso e purché sussista un attivo di pari importo al quale poter applicare quel pari tasso – la questione di illegittimità costituzionale del comma 2, dell’art. 120, del D.Lgsl 1.9.1993, n. 385 – in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30.9.93, n. 230, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4.8.1999, n. 342, che recita: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           e
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           dell’art. 2, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) 9.02.2000, in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 43, titolato: «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall’art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999)» che statuisce:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Conto corrente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1. Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò stante il contrasto con la Costituzione agli:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ARTT. 70, 76 e 77, dove disciplinano la delega della funzione legislativa al Governo, ovvero allo:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -art. 70, dove dispone che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -art. 76, dove dispone che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -art. 77, dove dispone che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria e che, quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni, e che i decreti perdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 76 della Costituzione, infatti, nel disciplinare il potere legislativo accordato al Governo tramite delegazione delle Camere, dispone che tale potere può essere esercitato unicamente con «determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». È pertanto necessario che – affinché sia rispettato il disposto di tale articolo – la legge delegante contenga i limiti che legittimano il processo formativo della delega legislativa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Legge delega n. 128, del 24 aprile 1998, all’art. 1, c. 5, con riferimento alla competenza attribuita al decreto legislativo in esame, così solamente ed esclusivamente aveva stabilito: «Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l’osservanza della procedura indicati nell’art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sussiste quindi una prima palese violazione dell’art. 76 Cost. perché l’art. 25 d. lgs. 342/99 ha ecceduto i limiti segnati dalla L. 128/98 e si è concretizzato in un eccesso di delega (ultra vel extra vel contra).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il Governo ha cioè provveduto, attraverso il primo comma dell’articolo contestato, a demandare – senza averne facoltà – al CICR la disciplina delle modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie. Ha dunque sub delegato a un organo diverso e non specificato la regolamentazione di una parte del contenuto per cui aveva avuto la delega a legiferare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La potestà normativa del CICR, composto da vari ministeri e con la partecipazione del Governatore della Banca d’Italia, non può invece essere esercitata autonomamente dettando soluzioni a problemi interpretativi che attengono a norme civilistiche, quali l’art. 1283 cc.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È da escludere che la delega contemplasse una possibilità come quella di stabilire una parificazione che non si estendesse però all’entità del tasso passivo e attivo da applicare o che non prevedesse l’esistenza all’attivo e al passivo di pari somme alle quali applicare il pari tasso. Una possibilità che non può collocarsi nell’ambito delle competenze del CICR.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il contrasto con l’art. 76, estrinsecandosi in primis in un eccesso rispetto alla delega conferita, coinvolge indirettamente anche l’art. 77 C. laddove al primo comma stabilisce l’impossibilità per il Governo di esercitare la funzione legislativa senza la delega delle Camere. Violazione questa che si verifica oltre che nell’ipotesi di assenza di delega, anche nel caso in cui si eccedano i limiti di quella conferita, oltrepassando – come nell’ipotesi dell’art. 25 con la previsione di una sub delega – i principi e i criteri direttivi stabiliti nella legge delegante.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Oltre all’eccesso di delega – sempre in relazione all’istituzione di un tipo di parificazione che potesse essere considerata tale anche in presenza di un tasso attivo e uno passivo di diversa entità e in assenza di pari somme all’attivo e al passivo – si ravvisa nell’art. 25 un’ulteriore violazione ai principi di cui all’art. 76 perché il suo contenuto è in contrasto con norme alle quali la legge delega non aveva autorizzato a derogare, come l’art. 1283 cc.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Infatti, al di là del tentativo – poi sventato – fatto con il d. lgs. 342/99 di disporre la sanatoria dell’anatocismo per i contratti in essere e per quelli stipulati sino alla data della delibera del CICR, si sottolinea che il decreto legislativo adotta una soluzione difforme rispetto alla disciplina di cui al 1283 c.c.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ora, il decreto legislativo, in quanto atto avente forza di legge, può abrogare disposizioni di legge imperativa, ma è inammissibile un’abrogazione implicita, che esuli dalle direttive della legge delega e che non sia dalla stessa né prevista né autorizzata.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre la L. 128/98, art. 2, lett. e, nel dettare i criteri e principi direttivi generali della delega legislativa di cui all’art. 76 Cost., dispone che «all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva di modifica».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È evidente che un decreto legislativo che intervenga sul contenuto di una norma civilistica quale l’art. 1283 cc imponendo un concetto di ‘parificazione’ addirittura in contrasto con la realtà tra tassi passivi elevatissimi e tassi attivi infimi certamente realizza una modificazione della materia regolata eccedendo la delega ricevuta, così come proibito dalla Legge n. 128/98.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 2, dove si dispone l’inviolabilità dei diritti e l’inderogabilità della solidarietà economica, perché riconoscere legittimità a una norma che consenta di sottoscrivere validamente la clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi considerando parificati gli interessi passivi e quelli attivi nonostante siano di entità di gran lunga diversa equivarrebbe a formalizzare la violazione di ogni diritto e principio di solidarietà economica, essendo – si auspica – i diritti e la solidarietà incompatibili con il ‘garantire’ che le banche possano perpetuare tali illeciti conseguendone un enorme quanto anch’esso illecito arricchimento a fronte di un parallelo impoverimento dell’intera società.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ART. 3, dove, premessa la pari dignità dei cittadini, si indica tra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli economici che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale, perché l’art. 25 d. lgs. 342/99 introduce – quale irragionevole effetto di una ‘parificazione’ che non tiene conto della diversità dell’entità dei tassi passivi e attivi e della sussitenza di una pari somma all’attivo e al passivo – una diversa disciplina delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi passivi in ordine ai rapporti di conto sorti prima e dopo l’emanazione della delibera delegata al CICR.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una fortissima discriminazione che si estende poi anche al profilo soggettivo della norma, ovvero alla differenza di trattamento assicurata alle banche a scapito dei cittadini così garantendo – peraltro – una iper-tutela (forse degna di miglior causa) al soggetto forte anziché al soggetto debole del rapporto contrattuale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Violazione del principio di uguaglianza mediante l’art. 25 che implica poi la violazione anche del principio di ragionevolezza: corollario del principio di uguaglianza e limite al potere discrezionale del legislatore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nell’ipotesi in esame, ove il fine del legislatore fosse stato quello di integrare e correggere le norme del TUB per eliminarne eventuali carenze o discordanze, sarebbe stato del tutto irragionevole inserire disposizioni che, come l’art. 25, diano origine alle macroscopiche e superflue discriminazioni sostanziali nell’entità dei tassi sopra delineate.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sotto altro profilo vi è violazione dell’art. 3 della C. quanto ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza in rapporto all’art 1283 cc, che stabilisce il principio generale di divieto dell’anatocismo, e l’art 2 della deliberazione CICR 9.2.2000 che, in deroga all’art 1283 cc, laddove, nell’ammetterlo quando lo sia pratichi sia al passivo che all’attivo non si disponga, per rendere reale la parificazione, che debba essere uguale anche l’entità dei tassi, trascurando così che i tassi passivi sono stati, negli ultimi dieci anni, 16,44 volte multipli di quelli attivi (13,32% quelli passivi e 0,81% quelli passivi).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 24, laddove prevede il diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le disparità di trattamento frutto della diversità quantitativa dei tassi all’attivo e al passivo e/o della inesistenza all’attivo e al passivo di pari somme alle quali applicarli causano che l’art. 25 d. lgs. 342/99, oltre a violare il diritto di uguaglianza sostanziale dei cittadini dinanzi alla legge, si ripercuota, di riflesso, anche sul diritto alla difesa di cui all’art. 24, laddove si dispone la libertà a tutti riconosciuta all’azione giudiziale per la tutela dei propri diritti ed interessi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il disposto dell’art. 25 cioè, ammettendo per i contratti di conto corrente sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR del 2000 la legittimità della capitalizzazione degli interessi nonostante la loro disparità, impedisce al correntista una sua azione in giudizio volta a ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato in virtù della periodica ripetuta capitalizzazione di interessi quantitativamente diversi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Né il correntista può adeguatamente difendersi contro un istituto di credito che agisca giudizialmente in virtù dell’ammissibilità dell’anatocismo pur in presenza di tassi diversi o in assenza di pari somme all’attivo e al passivo, vedendo la propria posizione pregiudicata rispetto a quella della banca, favorita dall’art. 25.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Anche con riferimento alla violazione dell’art. 24 Cost. si verifica un contrasto con il principio di ragionevolezza, dal momento che lo scopo perseguito dal decreto legislativo – integrazioni e correzioni al Testo Unico bancario – non legittima una discriminazione del diritto di difesa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            –ART. 41, dove dispone che: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 47, dove dispone che: «La repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La norma in oggetto, infatti, nel disporre un’equiparazione che non tiene conto del quantum del tasso attivo e passivo e della presenza di somme pari all’attivo e al passivo, legittima un tipo di iniziativa economica privata in nettissimo contrasto con l’utilità sociale e che arreca danni enormi alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana perché ha travolto l’economia togliendo alla società i mezzi economici per realizzare alcuna sicurezza, libertà o dignità al sol fine di dirottare illecitamente a vantaggio delle banche i profitti dell’operare sociale ovvero – in antitesi a quanto voluto dall’art. 41 e 47 – gran parte del denaro che è circolato dalla sua entrata in vigore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 102, dove stabilisce le funzioni e fissa il principio di integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 117, dove, anche con riferimento all’ordinamento comunitario (in ispecie l’art 6 CEDU), non consente al Legislatore di interferire nell’amministrazione della Giustizia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quanto all’art. 102, il legislatore non può infatti modificare l’ordinamento imponendo un tipo di parificazione materialmente impossibile al solo scopo di bloccare un orientamento giurisprudenziale sgradito a un particolare soggetto sociale: le banche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quanto all’117, primo comma, è violato anche in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge del 4 agosto 1955, n. 848.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sempre in relazione all’impossibile parificazione del tasso attivo e passivo quando siano di diversa entità, va evidenziato che l’art. 6 della CEDU, nel sancire il diritto a un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, impone al legislatore di uno Stato contraente, nell’interpretazione della CEDU e della giurisprudenza europea, di non interferire nell’amministrazione della giustizia allo scopo d’influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie attraverso norme interpretative che assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una delle parti, salvo il caso di «ragioni imperative d’interesse generale».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il legislatore nazionale, invece, ha emanato, ricorrendo a una falsa parificazione, una norma interpretativa favorevole alle banche con l’intento di eludere così un orientamento della Corte di Cassazione, così violando il principio di ‘parità delle armi’, non essendo certo prefigurabili nella fattispecie «ragioni imperative d’interesse generale» che permettano di escludere la violazione del divieto d’ingerenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’intervento normativo è stato effettuato per realizzare una finalità di parte, e non certo per l’esigenza di disciplinare situazioni che lo richiedessero, e si concreta quindi in un’opera rivolta – attraverso una falsa parificazione – a sottrarre le banche all’avanzare di una giurisprudenza ad esse sfavorevole, ovvero a ridare ‘veste di legalità’ a una pratica gravemente illegittima e sempre più spesso ritenuta tale dalla giurisprudenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si solleva quindi – laddove non stabiliscono che qualunque forma di ‘parificazione’ in relazione al periodo e alla modalità di calcolo degli interessi attivi e passivi deve prevedere, per essere legittima, la parità del tasso di interesse attivo e passivo e la sussitenza di somme pari all’attivo e al passivo – la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 70, 76, 77, 2, 3, 24, 41, 47, 102 e 117 della Costituzione, da parte:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -1) del comma 2, dell’art. 120, del D.Lgsl 1.9.1993, n. 385 – in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30.9.93, n. 230, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4.8.1999, n. 342, che recita: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           e
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           dell’art. 2, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) 9.02.2000, in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 43, titolato: «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall’art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999)» che statuisce:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            «Conto corrente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1. Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si chiede in conseguenza che il G.I., sospeso il processo ed emesso ogni provvedimento inerente opportuno e consequenziale, voglia sollevare la suesposta questione di illegittimità costituzionale e rinviare la questione alla Corte Costituzionale, con emissione di ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell’istanza con cui è stata sollevata la questione, disponga l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ordinando che, a cura della Cancelleria, l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri con comunicazione dell’ordinanza anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e con l’emissione di ogni ulteriore provvedimento opportuno e conseguenziale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -4) ILLEGITTIMITA’ DELL’Innalzamento del tasso USURAIO.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 41,42, 47, 102 e 117 della Costituzione, dell’art 8, comma 5, lett. d, decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, (in Gazz. Uff., 13 maggio 2011, n. 110), titolato «Decreto convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106. – Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia», convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:, che stabilisce: «all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: “aumentato della metà.” sono sostituite dalle seguenti: “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La legge 7.3.96, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), stabilisce (stabiliva) infatti che il tasso è usurario quando supera di oltre il 50% i tassi medi per settore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sennonché è intervenuto il decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, c.d. «decreto sviluppo», convertito nella legge 12.7.2011, n. 106, che ha modificato il metodo di calcolo del «tasso soglia» o «tasso di usura», precedentemente disciplinato dall’articolo 2, comma 4, legge 108/1996.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Decreto sviluppo» che ha alzato la soglia del tasso di usura con conseguenze gravissime, visto che le banche si mantenevano – e solo in virtù di gravi artifizi – sotto il «tasso soglia», per cui è automatico ora il principiare di una strategia di innalzamento silente dei tassi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In sostituzione del criterio di cui alla vecchia legge n. 108/1996, la nuova, truffaldina norma ha previsto due criteri, il primo dei quali è (incredibilmente in una norma) solo rivolto a generare confusione per fare apparire la norma meno grave di quello che è.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo infatti il primo criterio (quello ‘fumogeno’) si ha usura quando il tasso medio sia superato del 25% + 4 punti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si ha invece usura in base al secondo criterio (quello che conta) quando il tasso medio sia superato di 8 punti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Due criteri che giocano in maniere diverse secondo l’entità del tasso, salvo che il primo gioca in relazione a tassi molto elevati che esistono solo nella prassi dei crediti al consumo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per fare però l’esempio che interessa il maggior numero di italiani, nei mutui a tasso variabile, ora (ottobre 2011) in media del 2,79%, prima, per verificarsi l’usura, la banca doveva praticare il 4,18%, ora invece il 10,79%.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tutto ciò allo scopo evidente e notorio di evitare alle banche le sempre più numerose condanne per usura, e per consentir loro, ora che non c’è più il baluardo del ‘tasso soglia’, il predetto aumento strisciante del costo del denaro (in pratica un legislatore dedito agli interessi privati).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           (‘Fumogeno’, uno dei due criteri, perché, se il tasso medio fosse ad esempio del 20%, con la legge vecchia il tasso usuraio sarebbe del 30%, mentre, con il primo criterio della legge nuova, sarebbe del 29% (20 + 5 + 4 = 29), ma con i ‘benefici’ frutto del secondo, del 28% (20 + 8 = 28). Si è voluta insomma dare la sensazione che, in certi casi – in presenza cioè di tassi medi che investono un coacervo di somme complessive minore, quali certi prestiti al consumo – vi sia un vantaggio, laddove quello che si è inteso in realtà fare è stato innalzare il tasso usuraio in relazione al grosso dei finanziamenti, e cioè in relazione ai mutui e agli affidamenti in conto corrente.)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una norma fatta ovviamente non per gli usurai ‘normali’ i quali, secondo i tassi che praticano, possono o no esserne avvantaggiati, ma in favore delle banche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una norma ancor più grave di quel che sembra perché l’usura rappresenta la forma estrema del signoraggio secondario, che è già di per sé un crimine di straordinaria gravità, anzi il più grave dei crimini.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le banche infatti non hanno alcun diritto agli interessi che pure incassano da sempre.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La banca, cioè, presta denaro non suo, e non c’è nessuna ragione giuridica perché gli interessi non debbano andare ai proprietari dei soldi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ripetendo concetti già molte volte svolti, se Tizio dà a Caio un assegno di 1.000 euro il primo gennaio e Caio lo versa immediatamente presso la sua banca, a Tizio i 1.000 euro saranno stornati immediatamente, e a Caio saranno accreditati nel migliore dei casi dopo 3 o 4 giorni. Giorni di ‘intervallo’ durante i quali i 1.000 euro frutteranno interessi al sistema bancario, che non è mai stato proprietario dei soldi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Più analiticamente, se Tizio versa su una banca 100.000 euro, essa banca tratterrà il 2% circa come riserva, e presterà il 98% che, una volta depositato in un’altra banca, di nuovo, a cascata, sarà prestato al 98% all’infinito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Finché, non la singola banca, ma il sistema bancario, attraverso un giro di prestiti di un importo ogni volta più basso del 2%, avrà azzerato i 100.000 euro iniziali, ma avrà incassato gli interessi su prestiti per 5.000.000.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un usare 50 volte sempre lo stesso denaro che serve a monetizzare la società, ma serve poi alle banche per imporre illecitamente interessi su ognuno di questi prestiti di denaro altrui, per i quali hanno diritto solo a dei compensi per il servizio (che già riscuotono) dovendo gli interessi andare ai proprietari del denaro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un gravissimo sistema che è poi (si consenta la digressione) ciò da cui discende l’attuale anch’esso illecito sistema fiscale, perché la sua principale funzione è costringere i cittadini a finanziare l’‘acquisto’ (in realtà non è né un acquisto né un prestito né uno ‘sconto’, ma solo un volgare crimine) delle banconote da parte dello Stato (che già gli appartengono) presso le banche centrali (signoraggio primario), sicché, in sostanza, il fisco serve a raccogliere, attraverso le imposte e tasse, denaro già inverato (oppure titoli corrispondenti) da usare per il pagamento del denaro da ‘comprare’ (inverare/coprire). Tasse e imposte che non serviranno più quando lo Stato non dovrà più ‘comprare’ il denaro, ma lo stamperà e se lo farà pagare\coprire\inverare dalla collettività con beni o servizi corrispettivi. Un sistema in cui può credo bastare un’unica imposta (potremmo definirla la «generale») da pagarsi – senza compensazioni tra dare e avere – sui consumi di beni o servizi. Meccanismi fraudolenti che, tra signoraggio primario e secondario, processi inflattivi a loro vantaggio, tasse evase e fiscalità illecita, sversa fiumi di denaro nelle banche, la cui esistenza è quindi basata su denaro accumulato nel tempo illecitamente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un sistema rispetto al quale la magistratura non può continuare ad addurre – incredibilmente – di non avere giurisdizione perché si tratta di una serie mostruosa di volgari crimini, uno più grave dell’altro, e la tesi che la giustizia non abbia giurisdizione in materia di crimini sarebbe originale se non fosse raggelante.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Orbene, è in questo bel quadro, come se non bastasse, che il signoraggio secondario, ovvero questo lucrare interessi cinquantuplicati sui prestiti di denaro altrui, viene per di più spinto alle sue estreme conseguenze mediante l’usura, che è sinonimo di «signoraggio secondario usuraio».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In pratica, già il di per sé il signoraggio secondario è un crimine. Ad esso – con la nuova norma – si aggiunge poi che il tasso sul denaro altrui (un tasso da signoraggio, un tasso non dovuto, un tasso estorto con la compiacenza dei poteri) viene portato alle estreme conseguenze innalzando il tasso soglia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non è difficile osservare a questo punto come la norma impugnata – nel punto in cui addirittura rende legittimo, senza alcuna motivazione degna di considerazione, il tasso (già di per sé illegittimo) che era fin qui considerato usuraio, aggravando ulteriormente l’estremistico sfruttamento della società da parte delle banche – confligge con ogni articolo della Costituzione e, in particolare:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’art. 1, perché svuota di ogni (residuo) contenuto l’asserzione che l’Italia sia una Repubblica democratica fondata sul lavoro, o che la sovranità appartiene al popolo, perché fa sì che il paese sia di fatto una dittatura delle banche fondata sulla collusione dei poteri in danno della collettività.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’art. 2, perché vanifica l’affermazione che la Repubblica riconosca e garantisca i diritti inviolabili dell’uomo e richieda l’adempimento (non lo richiede certo alle banche) dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’art. 3, perché, ben lungi dal garantire alcuna dignità e uguaglianza, fa sì che i cittadini siano uguali solo nel non avere alcun ricorso effettivo contro le mostruose prevaricazioni bancarie.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’art. 4, perché toglie significato al diritto al lavoro e rende anzi sempre più difficili le condizioni per la sua attuazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’art. 24 perché la norma in questione inibisce l’azione giudiziaria per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e rende inefficace l’azione difensiva.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’art. 35 perché la Repubblica è ostacolata da questa legge nel tutelare il lavoro, perché le risorse pubbliche è private vengono in gran parte sottratte indebitamente dalle banche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’art. 41, perché la norma in oggetto consente alle banche di operare – così come vietato – in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’art. 42, perché questa norma incide gravemente sulla proprietà privata dei cittadini e delle Istituzioni, non sussistendo soggetti che non siano vittima dell’operato delle banche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’art. 47, dove prevede che «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e controlla l’esercizio del credito», perché tale norma, al contrario, distrugge il risparmio e consente l’esercizio delle forme di credito più arbitrarie e lesive.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con gli artt. 102 e 117 primo comma, violato anche in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge del 4 agosto 1955, n. 848.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò perché l’art. 6 della CEDU, nel sancire il diritto a un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, impone al legislatore di uno Stato contraente, nell’interpretazione della CEDU e della giurisprudenza europea, di non interferire nell’amministrazione della giustizia allo scopo d’influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie attraverso norme interpretative che assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una delle parti, salvo il caso di «ragioni imperative d’interesse generale».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il legislatore nazionale, invece, ha emanato una norma interpretativa favorevole alle banche nonostante un orientamento della Corte di Cassazione non favorevole alle banche, così violando il principio di ‘parità delle armi’, non essendo certo prefigurabili nella fattispecie «ragioni imperative d’interesse generale» che permettano di escludere la violazione del divieto d’ingerenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sempre più numerose erano infatti negli ultimi anni le sentenze di merito, e soprattutto della Cassazione, che dichiaravano l’illegittimità dei criteri di calcolo della soglia c.d. usura indicati nelle numerose circolari della Banca d’Italia, in quanto era basato su una interpretazione sbagliata della legge n. 108/96.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tali pronunce giurisprudenziali avevano finalmente chiarito che la commissione di massimo scoperto andava conteggiata insieme a tutti gli altri oneri del conto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex lege 108/96.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In tale senso si legga quanto stabilito dalla Corte di Cassazione penale sez. II in data 19 febbraio 2010 n. 12028 «Ai fini della determinazione della fattispecie di usura, il chiaro tenore letterale dell’art. 644, comma 4, c.p. impone di considerare rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito; tra essi rientra la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente ».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nello stesso senso si legga anche Cassazione penale sez. II del 14 maggio 2010 n. 28743: «Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito, e quindi anche della “commissione di massimo scoperto”, che è costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Ebbene, naturalmente in tali procedimenti giurisdizionali che adottavano la corretta interpretazione della legge c.d. ‘antiusura’ venivano inevitabilmente riscontrati superamenti da parte della banca dei c.d. tassi soglia.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò rischiava di suscitare un contenzioso contro le banche da parte dei numerosissimi clienti a cui erano stati applicati tassi tassi di interesse usurai, ma risultati fin lì ‘legittimi’ a causa dell’errore nella interpretazione della legge antiusura.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A questo punto e in tale contesto giurisprudenziale si inserisce il ‘tempestivo’ intervento del legislatore, che ha risolto il problema (alle banche) alzando il tasso soglia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Gli interventi normativi di cui si evidenzia l’incostituzionalità, in sostanza, non sono stati causati dall’esigenza o dall’intento di disciplinare una situazione che lo richiedesse, ma sono invece frutto di una palese opera lobbistica rivolta a sottrarre le banche all’avanzare di una giurisprudenza a esse sfavorevole, ovvero a ridare ‘veste di legalità’ a una pratica gravemente illecita e sempre più spesso ritenuta tale dalla giurisprudenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si solleva quindi la questione di legittimità costituzionale dell’art 8, comma 5, lett. d, decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, (in Gazz. Uff., 13 maggio 2011, n. 110), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, titolato: «Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia.», che stabilisce: «all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: “aumentato della metà.” sono sostituite dalle seguenti: “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali», per violazione degli artt. 2, 3, 24, 41,42, 47, 102 e 117 della Costituzione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si chiede in conseguenza che il G. I., previa sospensione del processo e l’emissione di ogni ulteriore provvedimento inerente opportuno e consequenziale, voglia sollevare la suesposta questione di illegittimità costituzionale e rinviarla alla Corte costituzionale con emissione di ordinanza con la quale, riferiti i termini e i motivi dell’istanza con cui la questione è stata sollevata, disponga la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospenda il giudizio in corso ordinando che, a cura della Cancelleria, l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Pubblico Ministero, quando il suo intervento sia obbligatorio, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, con l’emissione di ogni ulteriore provvedimento opportuno e conseguenziale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -5) ILLEGITTIMITA’ DELLA RI-INTRODUZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non è manifestamente infondatezza la questione di illegittimità costituzionale – per violazione degli artt. 2, 3, 41, 47 della Costituzione – dell’art 1, all. 1, legge 28.1.2009, n. 2 (in Suppl. ordinario n. 14, alla Gazz. Uff., 28.1.2009, n. 22), titolata: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185», nella parte in cui ha introdotto l’art 2 bis, comma 1, nel decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, articolo poi modificato (il detto 2 bis, comma 1, DL. 185\2008) dall’art. 2, comma 2, del D.L. 01\07\2009, n. 78 (convertito, quest’ultimo DL, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102), illegittimo nella parte in cui esso 2 bis, comma 1 («Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari»), ha disposto legittimamente che:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto»,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           proseguendo poi però specificando illegittimamente che:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Orbene, con l’art. 1, all. 1, legge 28.1.2009, n. 2, che ha introdotta l’art. 2 bis, comma 1, del decreto legge n. 185, del 2008, il nostro legislatore, indifferente allo stridente contrasto con il clamoroso superamento giurisprudenziale della commissione di massimo scoperto, la reintroduce imponendola per legge per di più incrementandone il costo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sennonché la norma che l’ha introdotta è illegittima, per cominciare, per gli stessi motivi per i quali la giurisprudenza ha già variamente qualificato illegittima la cms.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La cms, cioè, si giustificava – ma solo secondo le banche – perché la banca che concede un ‘fido’ deve predisporre una disponibilità finanziaria, indipendentemente dall’effettivo prelevamento, e veniva applicata sia nelle aperture di credito in conto corrente che negli affidamenti occasionali, quali scoperti e sconfinamenti senza fido.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nell’art. 7,3 delle NUB (norme bancarie uniformi ), la cms era solo citata, ma non disciplinata, ed era infatti affidata ai «criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La circolare del 3.2. 1995 dell’ABI, nel dettare le nuove norme per i contratti di corrispondenza e servizi connessi, prevedeva (quale simulacro della possibilità per il cliente di ‘concordare’ l’entità della cms) che nell’intestazione della proposta contrattuale predisposta per il cliente fosse previsto uno spazio per l’indicazione del suo ammontare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le Istruzioni della Banca d’Italia precedenti al 2009, alla sez. I, C/5, intitolata Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto, illustravano: «Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso — che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni — viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In sostanza un’assurdità che ha acuito, alla fine, i dubbi della giurisprudenza circa la sua legittimità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un’assurdità perché la cms è nulla per mancanza di causa, visto che si sostanzia in un ulteriore illegittimo addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente previsti per l’utilizzo dell’apertura di credito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una situazione in cui sono divenute sempre più numerose le sentenze che condannavano gli istituti di credito alla sua restituzione considerandola priva di una legittima causa petendi e frutto di un incremento surrettizio del tasso di interesse passivo pattuito e come negozio in frode alla legge.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ragioni per cui infine, anche il Governatore della privata organizzazione illecita abusivamente denominata Banca d’Italia, il 31.5.2008, espresse l’auspicio che si procedesse alla sua sostituzione («un istituto poco difendibile sul piano della trasparenza»), con «una commissione commisurata alla dimensione del fido accordato».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Buon ultimo, anche il presidente dell’Antitrust, il 24.6.2008, nella Relazione annuale afferma: «Va affrontato il tema della commissione di massimo scoperto», definendola «prassi iniqua e penalizzante per i risparmiatori e per le imprese deve essere abolita».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Censure alle quali sono seguiti generalizzati interventi tardivamente moralizzatori (senza che nessuno abbia però mai parlato di restituzione), tra cui quelli dell’Autorità Garante per la Concorrenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Finché è intervenuto il ‘legislatore’ che, peraltro con piglio riformatorio, non fa invece altro che reintrodurla e incrementarla.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La prima parte del comma 1, art. 2 bis, ribadisce infatti che la cms va calcolata sul picco del credito effettivamente utilizzato dal cliente introducendo però due novità:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           a) La fissazione ex lege del limite temporale minimo di 30 giorni di esposizione a debito, mentre prima bastava anche un giorno, anzi un momento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           b) L’applicabilità solo ai contratti di apertura di credito e solo sul fido effettivamente utilizzato nell’ambito dell’affidamento accordato, escludendo quindi l’applicazione agli scoperti di conto corrente e agli sconfinamenti tollerati dalla banca oltre l’ammontare dell’affidamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La seconda parte del comma 1 disciplina invece la provvigione d’affidamento («quale corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme» e, dunque, indipendente dall’utilizzo delle somme messe a disposizione), subordinandone la validità a varie condizioni che non diminuiscono né l’illegittimo danno per il cliente né gli altrettanto illegittimi benefici per le banche, ovvero stabilendo che il corrispettivo sia:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           a) predeterminato unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           b) oggetto di patto scritto non rinnovabile tacitamente;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           c) determinato in misura onnicomprensiva rispetto a ogni altra voce di costo;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           d) determinato in misura proporzionale all’importo credito accordato ed alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 2,2 d.lgs. 1 luglio 2009, n. 78 ha poi aggiunto, all’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 2-bis decreto legge n. 2 del 2009, che il corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In sostanza, nel mentre la giurisprudenza e gli organi di vigilanza muovevano rilievi sempre più critici miranti all’abolizione della cms, il ‘legislatore’, come nulla fosse, è intervenuto per aumentarla.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La norma in esame cioè, al primo periodo dell’art. 2 bis, L. 28.1.2009, n. 2 (ex comma 1 dell’art. 2-bis d.l. 185/2008), ribadisce la cms in senso stretto così come praticata nella precedente illegittima prassi bancaria, ma, al secondo e terzo periodo dello stesso comma, introduce una remunerazione per la messa a disposizione dei fondi, che qualifica «commissione di affidamento» o «commissione sull’accordato», proprio allo scopo di distinguerla dalla cms in senso stretto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Questioni tutte molto gravi e cariche di profili di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particole l’art. 2 bis, decreto legge n. 185 del 2008, come modificato dall’art. 2, comma 2, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge in legge n. 102 del 3/08/2009 viola la Costituzione agli:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 2, dove riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e l’inderogabilità della solidarietà sociale ed economica e di buona fede nell’art. 2 Cost., immanente all’intero ordinamento giuridico per diritto vivente della Corte di Cassazione (Sez. Unite n. 26724 del 2007, Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 2009).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tale norma, infatti, in un periodo tra l’altro di grave crisi economica per le famiglie, per i singoli cittadini e per il Paese nel suo complesso, fornisce agli istituti bancari strumenti normativi, non solo per il mantenimento in vita, ma per l’aggravamento di istituti pacificamente riconosciuti illegittimi e lesivi del risparmio e delle condizioni economiche, perché è dimostrato anche da rilevazioni effettuate da istituzioni pubbliche (Commissione 6a del Senato della Repubblica, AGCM ecc.) che tale normativa ha dato luogo a un incremento di voci di costo in conto corrente e a un incremento del costo della ‘vecchia’ cms.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 3, dove, premessa la pari dignità dei cittadini, si indica tra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli economici che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge violato perché distingue la posizione dei clienti rispetto a quella delle banche, favorendo un loro indebito arricchimento a scapito dei clienti. Inoltre la possibilità, concessa dal punto 3, per le banche di adeguarsi unilateralmente entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è espressione di un favor del legislatore in favore degli istituti di credito e contro i correntisti, perché avrebbe richiesto quel giusto motivo indispensabile quale requisito per le variazioni unilaterali delle condizioni di conto corrente, e anche ciò viola il principio di uguaglianza sostanziale e di tutela del soggetto debole.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Censure fatte implicitamente proprie, con nota del 29.12.2009, anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale: «sia per gli affidamenti che per gli scoperti transitori di conto corrente, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 2 del 2009, si è verificato un innalzamento dei costi per i correntisti».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Violazione del principio di uguaglianza alla quale segue la violazione anche del principio di ragionevolezza, che ne è corollario, perché la discrezionalità di cui il legislatore è dotato nel dettare le norme trova appunto il suo limite nella loro ragionevolezza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il legislatore, cioè, di fronte alle sempre più numerose prese di posizione contro la cms, avrebbe dovuto dichiararne illegittimità, non certo la legittimità allo scopo di conservare – contro tutti – quel contestatissimo vantaggio alle banche. Condotta del legislatore che appare quindi del tutto irragionevole anche sotto questo profilo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 41, dove stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale e quando afferma che la proprietà privata e riconosciuta e garantita dalla legge.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -ART. 47, dove si legge che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio e disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La norma in questione, implicando una grave perdita consistente nell’aggravio della già illegittima cms introduce una grave lesione del principio della tutela costituzionale del risparmio e dell’iniziativa economica privata, dato l’irragionevole favore accordato alla pratica oligopolistica e di cartello della cms, e mina così la stabilità dei prezzi nell’intero sistema economico, erodendo l’entità del risparmio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Finanche la Banca d’Italia (e tutto dire, visto che è di proprietà delle banche che ha qui censurato), nei Risultati della rilevazione sulle commissioni applicate dalle banche su affidamenti e scoperti di conto, pubblicata il 13.2.2010, scrive:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Considerando le segnalazioni delle singole banche, si osserva che in un numero non ridotto di casi il passaggio dalle vecchie alla nuove previsioni contrattuali ha prodotto un peggioramento delle condizioni per la clientela.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò è vero, in particolare, per i conti non affidati delle famiglie (fig. 1): in media si registra nei diversi scenari un peggioramento delle condizioni nel 29 per cento dei casi; in uno scenario (il n. 5), contraddistinto da uno scoperto di importo contenuto (€ 300) per una durata prolungata (30 giorni), nei tre quarti dei casi si osserva un peggioramento. Nel caso dei conti affidati delle imprese i casi di peggioramento sono meno frequenti (12 per cento in media).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le poche banche che, già a fine 2008, non applicavano la CMS segnalano condizioni tendenzialmente stabili sui conti non affidati, mentre l’introduzione di commissioni per la messa a disposizione di fondi sui conti affidati ha determinato un incremento degli oneri mediamente nel 30 per cento dei casi (fig. 2).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           5. Conclusioni
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le variazioni contrattuali introdotte dalle banche a seguito degli interventi normativi hanno comportato, in media, una diminuzione degli oneri per commissioni, sia per i conti non affidati sia, soprattutto, per i conti affidati; peraltro, in un numero non ridotto di casi il passaggio dalla vecchia alla nuova struttura commissionale ha prodotto un peggioramento delle condizioni per la clientela.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel complesso, i benefici netti per i correntisti potrebbero essere inferiori a quelli stimati se compensati da incrementi nei tassi d’interesse e nelle voci generali di costo del conto corrente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Soprattutto per i conti non affidati, per i quali la legge ha sancito la nullità della commissione di massimo scoperto, la varietà di commissioni introdotte in sua sostituzione ha ridotto il grado di comparabilità del costo dello scoperto di conto».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           xxxxx
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si solleva quindi la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 2, 3, 41, 47 della Costituzione – dell’art 1, all. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ordinario n. 14, alla Gazz. Uff., 28 gennaio, n. 22), titolata: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185», nella parte in cui ha introdotto l’art 2 bis, comma 1, nel decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, articolo (il detto 2 bis, comma 1, DL. 185\2008) poi modificato dall’art. 2, comma 2, del D.L. 01\07\2009, n. 78 (convertito, quest’ultimo DL, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102), illegittimo limitatamente alla parte in cui (il 2 bis, comma 1: «Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari»),
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           dopo aver legittimamente disposto che: 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sono nulle le clausole contrattuali aven
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ti
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            ad oggetto la commissione di massimo scoperto»,
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           prosegue poi però specificando illegittimamente che:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si chiede in conseguenza che il GI, previa sospensione del processo e l’emissione di ogni ulteriore provvedimento inerente, opportuno e consequenziale, voglia sollevare la predetta questione di illegittimità costituzionale e rinviarla alla Corte costituzionale, con emissione di ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell’istanza con cui è stata sollevata la questione, ordini che, a cura della Cancelleria, l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa, al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:04:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.pas.it/i-prestampati-dei-5-ricorsi-per-anticostituzionailta-delle-leggi-regala-soldi-alle-banche</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Denuncia presentata a Roma il 18.6.2016 per chiedere la confisca delle quote private di Banca d’Italia ed il perseguimento del falso in bilancio che configura il signoraggio.</title>
      <link>http://www.pas.it/denuncia-presentata-a-roma-il-18-6-2016-per-chiedere-la-confisca-delle-quote-private-di-banca-ditalia-ed-il-perseguimento-del-falso-in-bilancio-che-configura-il-signoraggio</link>
      <description>Denuncia presentata a Roma il 18.6.2016 per chiedere la confisca delle quote private di Banca d’Italia ed il perseguimento del falso in bilancio che configura il signoraggio.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           denuncia presentata a roma contro il 18.06.2016 per chiedere la confisca delle quote private di banca d'italia ed il perseguimento del falso in bilancio che configura il signoraggio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:58:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.pas.it/denuncia-presentata-a-roma-il-18-6-2016-per-chiedere-la-confisca-delle-quote-private-di-banca-ditalia-ed-il-perseguimento-del-falso-in-bilancio-che-configura-il-signoraggio</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>IL SIGNORAGGIO PRIMARIO E SECONDARIO. L’ILLICEITÀ DEI TRIBUTI.</title>
      <link>http://www.pas.it/il-signoraggio-primario-e-secondario-lilliceita-dei-tributi</link>
      <description>IL SIGNORAGGIO PRIMARIO E SECONDARIO.
L’ILLICEITÀ DEI TRIBUTI.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           IL SIGNORAGGIO PRIMARIO E SECONDARIO. L’ILLICEITÀ DEI TRIBUTI.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:50:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.pas.it/il-signoraggio-primario-e-secondario-lilliceita-dei-tributi</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Meglio uscire dall’Europa o far arrestare i primi 5/600 esponenti della dittatura che l’ha usurpata?</title>
      <link>http://www.pas.it/meglio-uscire-dalleuropa-o-far-arrestare-i-primi-5-600-esponenti-della-dittatura-che-lha-usurpata</link>
      <description>Nessuno può voler rimanere in un Europa schiava di una così feroce finanza illecita e di una BCE dedita al crimine del signoraggio

Ma il tipo di antieuropeismo modello ‘La Gabbia’ nonché dei Salvini, Meloni, Berlusconi ecc non può vincere per il semplice fatto che è falso e, alla resa dei conti, ‘non torna’.

Non c’è dubbio, infatti, che solo l’arresto dei principali 5/600 rappresentati europei ed italiani delle lobby bancario/massonico/politico/burocratiche che ci governano, a partire da Merkel, Junker, Draghi, Gentiloni, Napolitano ecc, risolverebbe ogni problema.

Nello stesso tempo è chiaro che, se gli apici del vasto contesto di canaglie che ci opprime non vengono arrestati, possiamo anche uscire dall’Europa e dall’Euro, ma non cambierà nulla, perché il potere economico eserciterà la sua dittatura, anziché attraverso i politici e i burocrati europei, attraverso quelli italiani, non meno desiderosi di venderci a chiunque dia loro qualcosa in cambio.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           meglio uscire dall'europa o far arrestare i primi 5/600 esponenti della dittatura che l'ha usurpata?
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nessuno può voler rimanere in un Europa schiava di una così feroce finanza illecita e di una BCE dedita al crimine del signoraggio
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ma il tipo di antieuropeismo modello ‘La Gabbia’ nonché dei Salvini, Meloni, Berlusconi ecc non può vincere per il semplice fatto che è falso e, alla resa dei conti, ‘non torna’.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non c’è dubbio, infatti, che solo l’arresto dei principali 5/600 rappresentati europei ed italiani delle lobby bancario/massonico/politico/burocratiche che ci governano, a partire da Merkel, Junker, Draghi, Gentiloni, Napolitano ecc, risolverebbe ogni problema.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nello stesso tempo è chiaro che, se gli apici del vasto contesto di canaglie che ci opprime non vengono arrestati, possiamo anche uscire dall’Europa e dall’Euro, ma non cambierà nulla, perché il potere economico eserciterà la sua dittatura, anziché attraverso i politici e i burocrati europei, attraverso quelli italiani, non meno desiderosi di venderci a chiunque dia loro qualcosa in cambio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre, mentre la soluzione giudiziaria è semplice, perché basta un pm che chieda l’arresto ed un giudice che glielo conceda, la soluzione politica è molto complessa sia da realizzare che poi da gestire.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Naturalmente oggi quel pm e quel giudice non esistono, ma basterà mobilitare l’opinione pubblica (ed i tempi sono maturi) per far sì che tra i pm ed i giudici inizi la gara per essere i primi a procedere a quegli arresti, non foss’altro che per il solito protagonismo che contraddistingue non pochi tra loro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cose che dobbiamo fare noi perché, se la Lega, l’M5S, i Fratelli d’Italia, non mobilitano il loro elettorato per spingere la Procura di Roma a procedere penalmente conto il signoraggio della BCE, e si limitano a cercare di spingere la collettività ad impelagarsi nella lotta per la molto più remota e problematica ‘soluzione’ dell’uscita dall’Europa e dall’euro, è solo perché, se lo facessero, i poteri contro i quali fingono di lottare non gli darebbero lo spazio per esistere.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:42:00 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Aiutaci ad ottenere che la massoneria (‘cattiva’) si desegreti e – in nome del suo millenario illuminismo ed ‘ereticità’ – aderisca anch’essa al PAS</title>
      <link>http://www.pas.it/aiutaci-ad-ottenere-che-la-massoneria-cattiva-si-desegreti-e-in-nome-del-suo-millenario-illuminismo-ed-ereticita-aderisca-anchessa-al-pas</link>
      <description>Innanzitutto va detto che quel che occorre desegretare è la massoneria ‘cattiva’, quella cioè di ispirazione ‘aristocratica’ (in Italia, Monti ecc), che ha una visione ‘bestiaria’ della società, mentre quella ‘democratica’ (in Italia, Magaldi ecc) non fa altro che rivelare tutto il possibile, ma non è quella che governa (e prevarica) il mondo.

Massoneria ‘buona’ tra virgolette perché, per cominciare, non fa una vera guerra contro la segretezza di quella ‘cattiva’, che è il vero problema, ed inoltre è anch’essa pervasa da questo sempre più buonistico occidentalesimo che è invece la cultura da superare, giacché è quella che vige da 2.000 anni e ci ha portato al punto in cui siamo.

Un superamento che potrà avvenire solo adottando una nuova cultura che sia basata sull’individuazione del modo di formazione del pensiero e, solo dopo, su una rivoluzione innanzitutto contro se stessi, per così capire – ecco la novità – a scapito proprio, anziché altrui.

Ciò premesso, sarà il consumismo – male assoluto consistente</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Aiutaci ad ottenere che la massoneria (‘cattiva’) si desegreti e – in nome del suo millenario illuminismo ed ‘ereticità’ – aderisca anch’essa al PAS, usandolo, insieme a tutti noi, quale strumento per inerpicarci fuori dal baratro in cui stiamo precipitando.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Innanzitutto va detto che quel che occorre desegretare è la massoneria ‘cattiva’, quella cioè di ispirazione ‘aristocratica’ (in Italia, Monti ecc), che ha una visione ‘bestiaria’ della società, mentre quella ‘democratica’ (in Italia, Magaldi ecc) non fa altro che rivelare tutto il possibile, ma non è quella che governa (e prevarica) il mondo.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Massoneria ‘buona’ tra virgolette perché, per cominciare, non fa una vera guerra contro la segretezza di quella ‘cattiva’, che è il vero problema, ed inoltre è anch’essa pervasa da questo sempre più buonistico occidentalesimo che è invece la cultura da superare, giacché è quella che vige da 2.000 anni e ci ha portato al punto in cui siamo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un superamento che potrà avvenire solo adottando una nuova cultura che sia basata sull’individuazione del modo di formazione del pensiero e, solo dopo, su una rivoluzione innanzitutto contro se stessi, per così capire – ecco la novità – a scapito proprio, anziché altrui.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Ciò premesso, sarà il consumismo – male assoluto consistente nella tendenza a subordinare l’uomo all’economia, anziché l’economia all’uomo – nato diciamo 300 anni fa con la prima industrializzazione, a causare, dapprima la crescita esponenziale delle banche, e poi l’asservimento ad esse delle forze pre-massoniche (templari, rosacroce ecc), formalizzatesi in massoneria dal 1717.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Industrializzazione che ho definito nel 1985 quale massimo evento positivo mai verificatosi nella storia dell’universo conosciuto, ma poi piegata ai peggiori fini.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Banche (i Rothschild e poi i Rockefeller) che si avvarranno della massoneria per due motivi: uno, il suo illuminismo e la sua ‘ereticità’ rispetto al mortifero conservatorismo antiscientifico del potere chiesiastico e nobiliare; e l’altro, la sua segretezza, nata dall’esigenza di sfuggire alle persecuzioni.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Tradizione pre-massonica nobilissima che vede tra i suoi protagonisti uomini come Dante, Leonardo, Galileo, Giordano Bruno, e moltissimi altri grandi del passato (nessuno dei quali, ovviamente, portatore della nuova cultura post-occidentale alla quale mi riferisco, che ha il suo presupposto nel trascorso esperienziale di questi secoli, ed in particolare dell’ultimo, il secolo dei media, e nella scoperta del modo di formazione del pensiero).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Ecco così che l’illuminismo di ispirazione sapienziale e democratica diverrà ‘democraticheggiante’ e pseudoscientifico, cioè proteso sì al magnifico fine dell’ampliamento delle libertà e della conoscenza, ma sotto la spinta, non più di nobili motivazioni, bensì dell’intento di estendere i consumi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Un processo che ha generato tutti i cambiamenti di questi tre secoli, dalla rivoluzione francese a quella americana, marxista, russa, cinese, cubana, al risorgimento italiano, al ‘68 ecc.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            ‘68 in cui la liberazione sessuale femminile e la liberazione dal sotto salario e dal super lavoro, cose ovviamente meravigliose, furono usate per quegli orrendi fini di consumo che, in 50 anni, hanno causato, pur in tanta opulenza e libertà, lo spaventoso processo di decadenza che l’umanità sta vivendo e che, se non lo fermiamo immediatamente, porterà ora alla sua estinzione a causa della catastrofe climatica che il consumistico ha generato ed alimenta nel finto scetticismo generale. Finto perché in realtà espressione di una negligenza di cambiare divenuta, sempre a causa della perversione consumistica, una patologia mentale di massa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            ‘Cattiva’ massoneria, oggi egemone, che ha pervaso lo stesso potere bancario che la domina, ed è stata pervasa delle pulsioni economicistiche da cui è pervasa del resto l’intera società, essa stessa di cultura massonica perché, salvo pochissimi, tutti gli eventi ed i protagonisti della storia di questi tre secoli sono stati massoni o massonici, così come pre-massonico è stato gran parte del processo di formazione delle scienze e delle filosofie nello scorso millennio in contrapposizione all’oscurantismo dei poteri.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Una situazione in cui nulla si può fare senza l’ausilio o la sconfitta della ‘cattiva’ massoneria, che deve desegretarsi o si distruggerà, perché distruggerà il mondo di cui è parte.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Segretezza pre-massonica e massonica che, si osservi, nata dall’esigenza di difendere le sue ‘eresie’ scientifiche ed illuministiche, ha oggi tutt’altra funzione, perché ha la funzione di occultare gli interessi economici dei poteri.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Segretezza che pertanto, da nobile che era, è divenuta illecita.
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/07960740/dms3rep/multi/pas-logo-ps-2864bfdd.jpg" length="12457" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:37:00 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Meglio partito o movimento?</title>
      <link>http://www.pas.it/meglio-partito-o-movimento</link>
      <description>La domanda è mal posta perché partiti e movimenti sono entità diverse con funzioni diverse.

I movimenti hanno infatti la funzione di sensibilizzare i politici o le Istituzioni o i poteri o i media ecc mediante la mobilitazione dell’opinione pubblica su singoli temi (clima, diritti civili ecc), per cui richiedono una limitata organizzazione adatta al loro fine mobilitatorio.

I partiti sono invece organizzazioni rivolte alla realizzazione di una pluralità di fini, e richiedono in conseguenza un’articolata organizzazione che, per essere democratica, deve essere composta da militanti eletti dagli iscritti attraverso i congressi dei vari livelli territoriali, o in ogni caso votati.

Movimenti che, quando iniziano ad occuparsi di politica e non si trasformano in partiti, cioè non adottano il metodo elettivo, divengono delle oligarchie, come l’M5S o FI.

Né basta avere un sistema elettivo democratico, altrimenti l’Italia l’avrebbero salvata da tempo i molti partiti che esistono già.

Occorre invece un partito che</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;h3&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            meglio partito o movimento?
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La domanda è mal posta perché partiti e movimenti sono entità diverse con funzioni diverse.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           I movimenti hanno infatti la funzione di sensibilizzare i politici o le Istituzioni o i poteri o i media ecc mediante la mobilitazione dell’opinione pubblica su singoli temi (clima, diritti civili ecc), per cui richiedono una limitata organizzazione adatta al loro fine mobilitatorio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           I partiti sono invece organizzazioni rivolte alla realizzazione di una pluralità di fini, e richiedono in conseguenza un’articolata organizzazione che, per essere democratica, deve essere composta da militanti eletti dagli iscritti attraverso i congressi dei vari livelli territoriali, o in ogni caso votati.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Movimenti che, quando iniziano ad occuparsi di politica e non si trasformano in partiti, cioè non adottano il metodo elettivo, divengono delle oligarchie, come l’M5S o FI.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Né basta avere un sistema elettivo democratico, altrimenti l’Italia l’avrebbero salvata da tempo i molti partiti che esistono già.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Occorre invece un partito che abbia uno schema ideologico, un programma e un’organizzazione inediti e diversi da tutti quelli storicamente sperimentati, ed adatti a fronteggiare la straordinaria complessità della modernità (se ideologia significa: «insieme di idee organizzate per il perseguimento delle esigenze collettive», esse non potranno che esistere finché continueremo ad avere la testa e ad usarla per pensare, per cui l’affermazione che siano superate può solo riguardare quelle che fin qui ci hanno guidato).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ma soprattutto occorre che tutto ciò sia espressione di una nuova scienza, di una nuova cultura, di un nuovo diritto, che costituiscano uno stadio più avanzato dell’attuale, esausto occidentalesimo, codificato, nei millenni, dagli autori biblici, da Omero, da Virgilio e da Dante, codificatore, quest’ultimo, dell’attuale cultura borghese nel mondo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una nuova cultura, un nuovo diritto, una nuova scienza che ci consentano di battere l’attuale dittatura: una dittatura delle leggi illegittime mirante a garantire la perpetuazione del signoraggio, dello strapotere bancario, della sempre più insostenibile ed illecita fiscalità, dell’indebolimento ed impoverimento degli individui per fini di controllo, del crescente vampirismo degli apparati e delle burocrazie e quant’altro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/07960740/dms3rep/multi/pas-logo-ps-2864bfdd.jpg" length="12457" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:35:00 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Proponiti come avvocato della rete di Uffici Legali del PAS</title>
      <link>http://www.pas.it/proponiti-come-avvocato-della-rete-di-uffici-legali-del-pas</link>
      <description>L’Ufficio Legale è un organo cruciale del PAS, perché la stragrande maggioranza degli abusi perpetrati contro la collettività non sono immorali, ma illegali. Il numero di avvocati che occorrono è quindi elevato, vista l’incredibile selva di violazioni di ogni genere, da quelle delle banche a quelle del fisco e delle assicurazioni, dagli abusi tariffari a quelli della PA, dalle questioni penali a quelle amministrative ecc. Il modo per fronteggiarle è la settorizzazione, perché, mentre, in ipotesi, per un avvocato diviene praticamente impossibile affrontare una singola causa per un abuso di una società telefonica, o una singola questione di qualsiasi tipo, se invece deve affrontare molte violazioni dello stesso tipo, impugnarle diverrà per lui un’attività proficua che avrà modo di organizzare al meglio.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;h3&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Proponiti come avvocato della rete di Uffici Legali del PAS
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’Ufficio Legale è un organo cruciale del PAS, perché la stragrande maggioranza degli abusi perpetrati contro la collettività non sono immorali, ma illegali. Il numero di avvocati che occorrono è quindi elevato, vista l’incredibile selva di violazioni di ogni genere, da quelle delle banche a quelle del fisco e delle assicurazioni, dagli abusi tariffari a quelli della PA, dalle questioni penali a quelle amministrative ecc. Il modo per fronteggiarle è la settorizzazione, perché, mentre, in ipotesi, per un avvocato diviene praticamente impossibile affrontare una singola causa per un abuso di una società telefonica, o una singola questione di qualsiasi tipo, se invece deve affrontare molte violazioni dello stesso tipo, impugnarle diverrà per lui un’attività proficua che avrà modo di organizzare al meglio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:30:00 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Candidati alle cariche interne</title>
      <link>http://www.pas.it/candidati-alle-cariche-interne</link>
      <description>Lo schema delle cariche del partito è descritto ne Il libro del PAS. Tutti possono candidarsi e tutti devono essere eletti. L’ambito in cui ciò avverrà sono ovviamente i congressi locali e nazionale, come da Il libro del PAS, anche se, quando fu scritto, Internet era agli albori, sicché bisognerà fare in rete tutto ciò che non si può evitare di fare di persona. Per il momento, in attesa si giunga alle prime elezioni, via internet o in sede congressuale, bisognerà affidarsi ad un Comitato Provvisorio.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Candidati alle cariche interne
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Lo schema delle cariche del partito è descritto ne Il libro del PAS. Tutti possono candidarsi e tutti devono essere eletti. L’ambito in cui ciò avverrà sono ovviamente i congressi locali e nazionale, come da Il libro del PAS, anche se, quando fu scritto, Internet era agli albori, sicché bisognerà fare in rete tutto ciò che non si può evitare di fare di persona. Per il momento, in attesa si giunga alle prime elezioni, via internet o in sede congressuale, bisognerà affidarsi ad un Comitato Provvisorio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:24:00 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Affida le tue controversie all’Ufficio Legale del PAS</title>
      <link>http://www.pas.it/affida-le-tue-controversie-allufficio-legale-del-pas</link>
      <description>Operiamo in tutta Italia ed in tutti i settori,
a partire dal tributario, bancario e commerciale,
e siamo organizzati in modo che i clienti non debbano spostarsi.
Collabora con noi se sei un attivista, un’associazione, un caf, un movimento, un partito.

Alcune delle cause che facciamo
Opposizioni, per le partite IVA, contro i pignoramenti Equitalia per l’intero anziché per un quinto del reddito da lavoro .
Cause contro le banche.
Cause contro la Pubblica Amministrazione per il risarcimento dei danni causati da dolo o colpa di suoi dipendenti, funzionari o dirigenti (leggi la citazione in materia).
Cause ‘Pinto’, cause di lavoro, previdenziali e assistenziali, contro gli abusi tariffari (telefonia, elettricità, ecc) o di altro genere ecc.
Atti giudiziali e documenti in evidenza
I 5 ricorsi per incostituzionalità delle 5 leggi regala soldi alle banche
La spiegazione di cos’è il signoraggio e l’inveramento del denaro.
La denuncia contro il signoraggio e la stessa magistratura, che omette di perseguirlo.
Proposta</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           affida le tue controversie all'ufficio legale del pas
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Operiamo in tutta Italia ed in tutti i settori,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           a partire dal tributario, bancario e commerciale,
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           e siamo organizzati in modo che i clienti non debbano spostarsi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Collabora con noi se sei un attivista, un’associazione, un caf, un movimento, un partito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Alcune delle cause che facciamo
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Opposizioni, per le partite IVA, contro i pignoramenti Equitalia per l’intero anziché per un quinto del reddito da lavoro .
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;a href="https://signoraggio.it/frode-mutui-euribor/" target="_blank"&gt;&#xD;
          
             Cause contro le banche.
            &#xD;
        &lt;/a&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Cause contro la Pubblica Amministrazione per il risarcimento dei danni causati da dolo o colpa di suoi dipendenti, funzionari o dirigenti 
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;a href="https://marra.it/Libri/gli-imperdonabili/" target="_blank"&gt;&#xD;
          
             (leggi la citazione in materia)
            &#xD;
        &lt;/a&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             .
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Cause ‘Pinto’, cause di lavoro, previdenziali e assistenziali, contro gli abusi tariffari (telefonia, elettricità, ecc) o di altro genere ecc.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Atti giudiziali e documenti in evidenza
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;a href="https://signoraggio.it/cinque-ricorsi-per-anticostituzionalita-delle-5-leggi-regala-soldi-alle-banche-ringrazio-gli-avvocati-ginaldo-cucinella-maria-benedetti-e-tamara-manzo-per-la-preziosa-collaborazione-marra/" target="_blank"&gt;&#xD;
          
             I 5 ricorsi per incostituzionalità delle 5 leggi regala soldi alle banche
            &#xD;
        &lt;/a&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;a href="https://signoraggio.it/il-signoraggio-primario-e-secondario/" target="_blank"&gt;&#xD;
          
             La spiegazione di cos’è il signoraggio e l’inveramento del denaro
            &#xD;
        &lt;/a&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             .
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;a href="https://signoraggio.it/wp-content/uploads/2021/01/8.11.17-Versione-denuncia-signoraggio-senza-partito-per-coloro-che-vogliono-presentarla-1.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
          
             La denuncia contro il signoraggio e la stessa magistratura, che omette di perseguirlo
            &#xD;
        &lt;/a&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             .
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;a href="https://goo.gl/5RH7SB" target="_blank"&gt;&#xD;
          
             Proposta di legge sull’etichettatura
            &#xD;
        &lt;/a&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             .
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:21:00 GMT</pubDate>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Proponi e concorri a realizzare le iniziative</title>
      <link>http://www.pas.it/proponi-e-concorri-a-realizzare-le-iniziative</link>
      <description>Il libro del PAS descrive sommariamente le prime 19 Iniziative fondamentali, da sviluppare poi ben più ampiamente. Le Iniziative possibili sono però infinite, perché non c’è attività che possa andare avanti nel modo in cui è avvenuto finora, per cui i passisti, forti ognuno dell’ausilio di tutti gli altri, dovranno proporre tutte quelle che ciascuno ritiene affinché il Partito, attraverso i suoi organi, decida quali fare proprie. Il forum che segue è naturalmente solo un punto di partenza, perché è chiaro che i forum dovranno essere tanti quante sono le attività, ed esse dovranno poi svilupparsi attraverso strumenti più complessi. In ogni modo, ora bisogna iniziare a scrivere. Il resto verrà via via..</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Proponi e concorri a realizzare le iniziative
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il libro del PAS descrive sommariamente le prime 19 Iniziative fondamentali, da sviluppare poi ben più ampiamente. Le Iniziative possibili sono però infinite, perché non c’è attività che possa andare avanti nel modo in cui è avvenuto finora, per cui i passisti, forti ognuno dell’ausilio di tutti gli altri, dovranno proporre tutte quelle che ciascuno ritiene affinché il Partito, attraverso i suoi organi, decida quali fare proprie. Il forum che segue è naturalmente solo un punto di partenza, perché è chiaro che i forum dovranno essere tanti quante sono le attività, ed esse dovranno poi svilupparsi attraverso strumenti più complessi. In ogni modo, ora bisogna iniziare a scrivere. Il resto verrà via via..
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/07960740/dms3rep/multi/pas-logo-ps-2864bfdd.jpg" length="12457" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:17:00 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Iscriviti e concorri a fare del PAS una potente Rete solidale basata sul diritto all’ausilio nel bisogno, e sul concorso operoso nelle Iniziative</title>
      <link>http://www.pas.it/iscriviti-e-concorri-a-fare-del-pas-una-potente-rete-solidale-basata-sul-diritto-allausilio-nel-bisogno-e-sul-concorso-operoso-nelle-iniziative-rete-possibile-solo-in-virtu-della-nostra-nuova-cultura</link>
      <description>Basterà una ben organizzata, trasparente, potente Rete di mutuo ausilio e concorso operoso di anche solo 10.000 persone (ma se saremo 10.000 conquisteremo in un lampo il generale consenso) per risolvere ogni risolvibile problema nostro e della società.

È perciò che ti chiedo di leggere e, se riterrai, di iscriverti fornendo quelle informazioni su di te che consentano, in modo legale, controllabile e democratico, di renderti partecipe, ai fini di quanto serve a te e agli altri, della Rete e delle Iniziative de Il libro del PAS.

Ottenuto infatti ci si fidi gli uni degli altri, gli iscritti saranno ogni volta tutti lì ad aiutarti.

E supereremo d’un balzo ogni penuria dei mezzi, economici e non, perché tutto scaturirà come per incanto dall’esercizio solidale delle Iniziative politiche, morali, giuridiche, economiche, imprenditoriali, insomma di ogni genere, che via via assumeremo.

Tutti lì ad aiutarti, non solo se si tratti di fermare la catastrofe climatica, sconfiggere il signoraggio, promulgare la legge su</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           iscrizione al pas
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Basterà una ben organizzata, trasparente, potente Rete di mutuo ausilio e concorso operoso di anche solo 10.000 persone (ma se saremo 10.000 conquisteremo in un lampo il generale consenso) per risolvere ogni risolvibile problema nostro e della società.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È perciò che ti chiedo di leggere e, se riterrai, di iscriverti fornendo quelle informazioni su di te che consentano, in modo legale, controllabile e democratico, di renderti partecipe, ai fini di quanto serve a te e agli altri, della Rete e delle Iniziative de 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://pas.it/wp-content/uploads/2021/01/EE-Il-libro-del-PAS-del-8-12-2019-sdei9f.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Il libro del PAS
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           .
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ottenuto infatti ci si fidi gli uni degli altri, gli iscritti saranno ogni volta tutti lì ad aiutarti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E supereremo d’un balzo ogni penuria dei mezzi, economici e non, perché tutto scaturirà come per incanto dall’esercizio solidale delle Iniziative politiche, morali, giuridiche, economiche, imprenditoriali, insomma di ogni genere, che via via assumeremo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tutti lì ad aiutarti, non solo se si tratti di fermare 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://signoraggio.it/wp-content/uploads/2021/01/Volantino-Il-clima-secondo-me.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           la catastrofe climatica
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , sconfiggere il 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://pas.it/wp-content/uploads/2021/01/Documento-sul-signoraggio-ultima-edizione.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           signoraggio
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , promulgare la legge sull’
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://signoraggio.it/marra-la-legge-sulletichettatura-la-legge-che-avrebbe-salvato-leconomia-italiana-del-6-4-1995/" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           etichettatura
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            o lottare contro l’ingiustizia, ma anche se ti occorra un lavoro, una terapia, un bene, una difesa, coronare un sogno, iniziare un percorso, creare un azienda.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ad aiutarti secondo i criteri di cui alle due ‘
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://signoraggio.it/wp-content/uploads/2021/01/Le-regole-del-contesto.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           regole del contesto
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ’ e secondo intelligenza come nelle simbologie di cui alla favola morale 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://marra.it/Libri/cucciolino/" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Cucciolino
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , del 1986, o alla 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://signoraggio.it/wp-content/uploads/2021/01/Lettera-di-dimissioni.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Lettera di dimissioni di un avvocato della CGIL dal sindacato e dal PCI
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , del 1985.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Rete solidale possibile solo se l’alternativa scientifica, filosofica, culturale, morale, di cui alle mie opere, oltre che valida, sia più vantaggiosa, o sarei anch’io solo uno dei vani propugnatori del bello del bene del giusto e dell’utile da sempre più numerosi delle foglie degli alberi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Rete altrimenti impossibile perché il vigente occidentalesimo langue in piena 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://signoraggio.it/la-fase-dellabiezione-sottotitolo-la-fase-di-ilenya-la-bellissima-barbie-il-gatto-bianco-e-la-blatta-execrabilis-ovvero-lamore-si-ma-per-rubare-le-casseforti-lapice/" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           fase dell’abiezione
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , per cui nessuno si può fidare di nessun altro, e meno che mai di coloro che, dall’affollato mondo del buonismo, si proclamano ‘onesti’, e nessuno può superare la diffidenza perché è vitale per la sopravvivenza del consumismo, altrimenti si innescherebbe il confronto, che lo travolgerebbe.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           8.3.2017, 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://marra.it/chi-e-alfonso-luigi-marra/" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           ALM
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/07960740/dms3rep/multi/pas-logo-ps-2864bfdd.jpg" length="12457" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:12:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.pas.it/iscriviti-e-concorri-a-fare-del-pas-una-potente-rete-solidale-basata-sul-diritto-allausilio-nel-bisogno-e-sul-concorso-operoso-nelle-iniziative-rete-possibile-solo-in-virtu-della-nostra-nuova-cultura</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Il libro del PAS (Organizzazione, progetto, prime 19 iniziative)</title>
      <link>http://www.pas.it/il-libro-del-pas-organizzazione-progetto-prime-19-iniziative</link>
      <description>--1) Iniziare prioritariamente la lotta per l’abolizione del signoraggio affinché lo Stato possa produrre
illimitatamente da sé tutto il denaro che occorre senza causare alcuna svalutazione in virtù del fenomeno dell’‘inveramento del denaro’, anziché ‘comprarlo’ (è più uno sconto, ma in realtà è una mera frode)
incredibilmente dalla BCE (approfondisci da http://bit.ly/2Mara8B, documento riprodotto nell’Iniziativa</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il libro del pas (organizzazione, progetto, prime 19 iniaizative)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:05:00 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Causa della fondazione ed ideologia</title>
      <link>http://www.pas.it/causa-della-fondazione-ed-ideologia</link>
      <description>Il PAS non è né di destra né di sinistra né di centro, perché la destra erra nel privilegiare l’individuo, la sinistra nel sacrificarlo, e il centro nel porsi a mezza strada tra due errori.

Il PAS è invece fondato sul diritto di svilupparsi liberamente, come vuole la destra, purché lo sviluppo individuale sia funzionale allo sviluppo della società, come non può che piacere alla sinistra.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Causa della fondazione ed ideologia
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il PAS non è né di destra né di sinistra né di centro, perché la destra erra nel privilegiare l’individuo, la sinistra nel sacrificarlo, e il centro nel porsi a mezza strada tra due errori.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il PAS è invece fondato sul diritto di svilupparsi liberamente, come vuole la destra, purché lo sviluppo individuale sia funzionale allo sviluppo della società, come non può che piacere alla sinistra.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una concezione che coincide con il concetto di intelligenza, che ho definito altrove come null’altro che una categoria morale – la massima – consistente, come abbiamo visto, nella capacità di svilupparsi passando attraverso lo sviluppo degli altri. Una categoria morale tipica solo dell’uomo, perché il cane sarebbe intelligente se, guardandoti negli occhi, sapesse capire se hai fame e decidere se dividere con te la scodella, laddove è solo capace di partecipatività, ovvero di amarti sì, magari fino alla morte, ma solo per quello che serve a lui.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il PAS dunque nasce dal superamento degli attuali schemi e ha l’obiettivo di affermare una nuova regola sociale (morale) atta a spezzare lo steccato delle pseudoculture all’interno del quale si svolge la vita del contesto umano, tutte univocamente rivolte a indebolire le collettività per poter poi realizzare la subordinazione dell’uomo all’economia, anziché dell’economia all’uomo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Subordinazione dell’uomo all’economia, anziché dell’economia all’uomo con cui definisco sinteticamente ciò che da decenni viene qualificato ‘consumismo’: una concezione imposta dal sistema industriale con l’avallo dei mezzi di informazione utilizzati come mezzi di formazione del pensiero di massa, e con la complicità della stessa collettività, resa consenziente attraverso un sempre più ampio e collusorio sistema di pseudo-corrispettivi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con il risultato che l’industrializzazione – che è il massimo evento positivo mai verificatosi nella storia dell’universo conosciuto – si è caricata di valenze ostative della continuazione della vita umana sul pianeta, oltre che lesive della dignità dell’uomo; tanto più alienato e sconfitto quanto più cresce questa forma di sviluppo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E valgano da esempio la falso-cultura della necessità degli equilibri atomici, con la quale, al solo scopo di arrecare benefici all’industria di guerra, si è riempito il mondo di materiale radioattivo il cui smaltimento, ammesso sia possibile, costituisce uno dei massimi problemi moderni; la falso-cultura dell’ineluttabilità della proliferazione infinita delle automobili, che hanno inquinato la terra, il mare e il cielo, e costituiscono, per quanto ci si adoperi per negarlo, una delle principali cause sia della rarefazione dell’ozono che dell’effetto serra; e in generale la falso-cultura della pretesa coincidenza tra sviluppo e aumento indiscriminato dei consumi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Culture attraverso le quali l’imprenditoria, atomica e non, e le banche, che sono poi la stessa cosa, con il conforto dell’apparato ‘scientifico’ da esse stesse generato, e con l’appoggio dei mezzi di informazione, stanno definitivamente compromettendo l’abitabilità del pianeta.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò, peraltro, in una logica che ha pregiudicato lo stesso sistema economico che, producendo beni per la maggior parte inutili, non riesce più a imporli come vorrebbe alla collettività sempre più riottosa, sicché – c’è da augurarsi esista un’imprenditoria illuminata che lo capisca – potrà risollevarsi solo nella misura in cui diventerà umanistico. Ovvero se riuscirà a interpretare le esigenze della collettività e a riconvertirsi in funzione della produzione di ciò che serve, anziché accanirsi nell’imposizione, con artifizi sempre più inaccettabili e meno efficaci, di beni dannosi in quanto inutili.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Senza però farsi sfuggire che ciascuno di noi ha la sua parte di responsabilità, perché per potere si deve oggi intendere: «Forza che, monolitica e puntiforme nella fase primaria, ha dapprima avuto la necessità di diventare tentacolare, abbracciando, per poter continuare a esistere, un numero di adepti sempre più grande man mano che la democrazia cresceva e si affermava, per poi organizzarsi, da ultimo, come forza in sé di cui ciascuno è per certi versi vittima e per certi versi protagonista; forza in sé dunque che ha avuto la necessità di avere il consenso di tutti e tutti appunto ha dovuto coinvolgere per potersi svolgere, pur rimanendo nel contempo verticistica e prevalentemente rappresentata dai detentori del potere economico».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò premesso, per superare l’attuale fase, va innanzitutto abbandonata la concezione cosiddetta di sinistra della politica che, partendo dalla solo affermata uguaglianza degli uomini, ha causato al contrario le forme più gravi di discriminazione e di avvilimento, ed è stata utilizzata per realizzare lo snervamento delle forze più avanzate e la formazione di classi strutturate in modo da essere funzionali al consumo dei beni imposti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tale ingannevole e ipocrita dottrina, inoltre, in seguito all’affermarsi del rivendicazionismo, è ora degenerata nell’ugualitarismo più distruttivo, laddove per ugualitarismo si intenda: «Pretesa di uguaglianza fondata sull’uso indiscriminato della mera forza rivendicatoria anziché sul contributo che si è in grado di dare al contesto».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una pretesa che, tra l’altro, è la materia di cui è fatta la cultura burocratica, che consiste nella tendenza a rendersi temibili o inaccessibili nei propri ruoli allo scopo di poterseli vendere.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Burocrazia che è la causa prima sia di tutte le forme di delinquenzialità che della difficoltà di sconfiggerle, e che può essere vinta solo da una giustizia civile velocissima.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il principio dell’uguaglianza degli uomini, poi, non va interpretato in maniera semplicistica o riduttiva, come avviene da quando il potere è fondato sul consenso.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il principio correttamente ugualitario deve cioè consistere nel fatto che tutti gli uomini hanno uguali diritti in relazione a tutto quanto sia appunto legato alla loro qualità di uomini, che legittima tutti indistintamente ad avere ad esempio diritto a un’esistenza libera e dignitosa, a partire dal diritto al lavoro, all’assistenza sanitaria e non, alla casa, al soddisfacimento dei bisogni morali, alla parità delle opportunità eccetera.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È però ovvio che da altre angolazioni gli uomini, non solo non sono uguali, non lo sono mai stati, non lo saranno mai, e non hanno mai voluto esserlo, ma sono anzi tutti diversi e hanno diritti diversi fondati appunto sulla loro diversità, nel senso che ciascuno ha diritto a una qualità e quantità di riconoscimento corrispondente alla qualità e quantità di opere che è in grado di compiere e di fatto compie.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Principio della diversità dei diritti in base alla diversità di ciascuno che – va ribadito – non deve giammai servire a negare il riconoscimento dei diritti fondamentali a tutti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Diritti fondamentali a cui ognuno avrà sì il dovere di concorrere nell’ambito delle sue possibilità, ma senza che l’incapacità e persino la negligenza di farlo possa mai diventare motivo per negarli a nessuno.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fermo restando l’obbligo ad osservare le leggi, in base però a un’attenta considerazione dell’ambito esistenziale globale in cui avviene la loro attuazione o violazione: principio quest’ultimo importantissimo, da realizzare attraverso tempestive riforme perché consentirà, nel diritto penale, lo spostamento dell’asse del processo dal reo alle cause dei reati, producendo così un regime di continua evoluzione dello schema giuridico, altrimenti destinato a degenerare, come oggi, nel moralismo e nel giustizialismo, e produrrà inoltre la ‘civilizzazione’ della giustizia penale, perché solo il diritto civile, sviluppandosi sotto la continua pressione delle parti del processo, ha quell’effetto regolatore della vita sociale che costituisce lo strumento per bonificare il terreno sul quale i reati maturano.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per cui costituisce un’offesa alla civiltà giuridica ogni sentenza di condanna penale quando sia meramente rivolta a punire; anche perché i cittadini sono responsabili dei reati che commettono non più di quanto lo siano lo Stato e le Istituzioni, ormai degradati fino alla depravazione istituzionale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per opera poi si dovrà intendere: «comportamento significante atto ad incidere positivamente nella vita del contesto», affinché, a corrispettivo del maggior onere che il riconoscimento del maggiore diritto comporta, il contesto debba sempre ricevere il vantaggio che dalla maggiore opera deriva.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cose tutte che possono avvenire esclusivamente con il superamento del consumismo, fondato sul consumo dei beni inutili, che servono ad alimentare il suo motore: l’insoddisfazione!
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È infatti attraverso l’insoddisfazione che la società dei consumi riesce a caricare ciascuno del desiderio di quelle cose che, in quanto inutili, in un circolo chiuso, sono destinate a causare ogni volta altra insoddisfazione necessaria a creare nuovi desideri e nuovi consumi inutili.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per cui il malessere dell’uomo di oggi, che ha raggiunto la forma patologica della depressione di massa e della psicosi cronica che ne deriva, è funzionale al sistema.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Occorre in sostanza superare la pseudocultura sessual-consumista feticista, ora convertitasi in pseudo-razional-consumismo ‘umanistico’.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Esse infatti, attraverso svariati meccanismi di trasposizione intellettuale, hanno creato una serie di sovrapposizioni culturali atte a determinare un’equivalenza fra concetti come quelli di sesso, denaro, uomo, donna, oggetti, felicità, gioia, partecipazione, eccetera.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò allo scopo di ottenere che un immenso quantitativo di beni, inutilizzabili e quindi invendibili quali corretti strumenti di interrelazione, venissero ugualmente e vanamente consumati come ‘feticci’ di detta interrelazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con il risultato che la vita delle genti si è oggi trasformata in una lotta mortale fra esseri della stessa specie che, sommersi fino alla bocca nel pantano rognoso dei falsi miti, si affrontano, con la mente alterata, per raggiungere forme di partecipazione, di ricchezza e di consenso che serviranno solo ad aumentare la loro confusione e il loro malessere.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò perché la logica di sviluppo della società consumistica consiste proprio nel causare che ciascuno venga indotto a consumare oltre i limiti delle sue possibilità, sicché lo stato di malessere economico ed esistenziale dell’uomo di oggi, e la sua insoddisfazione, sono congeniti al sistema.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sistema che ciononostante, diversamente da come asserito da Marx, non va demonizzato, perché averlo demonizzato è servito proprio a facilitarlo nel crescere e nello svilupparsi in quanto demoniaco, ma va invece piegato alla positività e ricondotto alle esigenze dell’uomo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Pure superato deve essere l’assetto ideologico erroneamente derivato dallo snaturamento dell’originario, stupendo messaggio del Cristo uomo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cristo che l’ebraismo considera un uomo (un profeta), negando che sia figlio di Dio e Dio in persona lui stesso, perché (secondo l’interpretazione di cui a da Ar a Sir) eleggere a Dio un essere appartenente alla fisica avrebbe ricondotto la religione al naturalismo aristocratico pagano.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il paganesimo è infatti aristocratico perché si ispira alla fisica, alla natura, che appunto è aristocratica, sicché il fatto che Cristo, benché divino, fosse tuttavia anche un uomo, avrebbe ricondotto la cultura alle leggi aristocratiche della fisica impedendo la realizzazione di quel tipo di cultura democratica basata sull’astrazione – tuttavia di straordinaria positività e rilevanza – di una ‘società orizzontale’, una ‘società di uguali’, voluta dal mondo ebraico.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un tipo di uguaglianza che non esiste in natura e che richiedeva pertanto un’allocazione fuori dalla fisica, quindi nella metafisica, ovvero in un ambito in cui le regole avrebbero potuto essere codificate secondo le necessità sociali e non secondo le ferree, aristocratiche regole della natura.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un’operazione culturale cruciale e senz’altro riuscita, ma con dei comprensibili limiti, data la sua enorme difficoltà (quantomeno a giudicare da come sarebbero andate le cose nei millenni successivi), servita però a garantire, se non una democrazia perfetta, quantomeno una democrazia incompiuta ed una certa a-drammatizzazione della condizione umana.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un essere, Cristo, di una tale grandiosità intellettuale e di un tale, sublime, coefficiente di diversità, che la mente collettiva decretò su di Lui un silenzio che, in vita, non riuscì mai a vincere, e durò fino a quando, solo dopo la sua morte, il suo messaggio fu modificato fino a renderlo ‘ammissibile’.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una grandiosità intellettuale che si desume dal fatto che nel Nuovo Testamento (la parte della Bibbia successiva a Cristo), o almeno in alcune parti di esso (il discorso della montagna), si rinvengono delle straordinarie scintille sapienziali che non possono che essere attribuite a Lui, perché non si rinviene niente di simile nella cultura, biblica o non, né precedente né coeva (Vecchio e Nuovo Testamento), né successiva.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Scintille sapienziali, le parole di Cristo, purtroppo mai scritte, che si perderanno nel grande fiume degli eventi, ma sono da allora la ragione del cristianesimo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Parole che ebbero la forza di operare una profonda trasformazione della cultura/religione ebraica, nonostante furono mistificate sia dal mondo ebraico che dal nascente mondo cristiano per odio verso la sua stupenda intelligenza, e per soffocare la grande potenzialità di cambiamento del suo vero messaggio che, se correttamente divulgato, avrebbe prodotto un mutamento qualitativo della cultura dell’uomo che infatti non c’è stato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Parole che furono interpretate in due modi diversi nel mondo ebraico e in quello cristiano, e le cui mistificazioni generarono – in ambito cristiano – che la cultura aristocratica non venisse superata, ma si trasformasse in cultura nobiliare, che per molti versi sarebbe stata peggiore (vedi sempre da Ar a Sir).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Concezioni nobiliari di cui lo stesso papato fu espressione e che risultarono cariche di un coefficiente di arbitrarietà maggiore di quello che caratterizzava le regole alle quali si ispirava la società aristocratica, perché, come già detto, l’aristocrazismo trovava, nello svolgersi, un limite nelle ferree regole della natura, alla quale si ispirava, mentre il monoteismo, una volta relegata la morale fuori dalla fisica, non ebbe più difficoltà ad adattarla – sistematicamente troppo – alle esigenze.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un’arbitrarietà che produsse inevitabilmente un crescente e sempre più sofisticato coefficiente di ipocrisia, creando così quella discrasia fra comportamento e professione dei valori che ha reso da ultimo l’occidente ad un tempo depravato e bigotto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il messaggio cristiano fu insomma mistificato, ma le sole parole che si possono attribuire con certezza a Cristo («chi è senza peccato scagli la prima pietra», e poche altre) dimostrano che aveva trovato la chiave per conciliare la cultura aristocratica e quella democratica.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Parole certamente di Cristo perché né nella tradizione precedente né in quella coeva né in quella successiva hanno v’è traccia di uomini di una grandiosità intellettuale sufficiente a poterle formulare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nella frase «chi è senza peccato scagli la prima pietra» egli infatti:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1) non nega il principio meritocratico, perché afferma che chi eventualmente fosse senza peccato avrebbe lo speciale diritto di colpire, e dunque di dominare;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           2) rende quel diritto impraticabile, richiedendo per poterlo acquisire una qualità che può essere solo vantata;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           3) nel momento in cui afferma il principio meritocratico – ma ne limita a priori la praticabilità circoscrivendolo implicitamente alla possibilità di avere sì maggiori diritti, ma solo in presenza di maggiori meriti esattamente verificati e verificabili – legittima di fatto la fallibilità degli uomini, e dunque, da un lato, ridimensiona il ‘superiorismo’ degli aristocratici e, dall’altro, afferma sia il diritto democratico a non subire la prevaricazione nonostante i limiti, e sia l’onere di dover riconoscere i meriti quando vi siano e siano quantificati;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           4) affermato questo schema di valori, causa in definitiva un nuovo rapporto di forza sociale in cui forti e deboli si diano atto reciprocamente delle loro esigenze, dei loro limiti e della pretestuosità dei loro contrapposti apriorismi, e vadano alla ricerca di una misura morale da individuarsi ogni volta attraverso lo strumento dell’onestà intesa però come necessità e non come valore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un nuovo rapporto di forza sociale, una nuova cultura, che invece non si sviluppò secondo l’idea di Cristo di vivere l’onestà come necessità, ma subì appunto le involuzioni frutto del viverla come ‘valore’ funzionale al regno dei cieli, affinché, nel mentre, sulla Terra, gli uomini potessero continuare a vivere ispirandosi a concezioni furbesche e strategiche, anziché intelligenti, dando così luogo a una morale astratta e tendenziosa, come tendenziosi continuavano a essere i loro intendimenti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il cristianesimo, in sostanza, nato come correttamente ugualitario, nel senso di considerare gli uomini uguali dal punto di vista dei diritti fondamentali, si è al contrario poi svolto, in virtù della contraddittorietà e delle equivocità delle sue interpretazioni, sia come espressione dell’ugualitarismo integralistico marxista, volto a negare il valore del merito e dell’impegno, e sia come di destra, intendendosi per ideologie di destra: ideologie dogmatiche, strumentali alla volontà di affermare ingiustamente la superiorità di certi gruppi, ceti, nazioni, a certi altri, senza miglior causa che la maggiore forza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il cristianesimo nasce cioè come rivolta dei vinti a fronte della prevaricatorietà insita nel paganesimo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In esso l’individuo, di fronte al paganesimo dei romani, spietato perché trionfante e conscio di nient’altro che della propria forza, divenuta furia nel momento dell’impossibilità di contenere tutto quanto conquistato, decide di perdersi come singolo pur di salvarsi in quanto massa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un’ideologia del perdersi in quanto singoli pur di vincere in quanto massa che, attraverso l’esempio di Cristo, si formalizzerà dapprima in ideologia del porgere l’altra guancia, e poi in ideologia del martirio, che renderanno invincibile il cristianesimo e ne faranno, nel 333, con Costantino, religione di Stato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quindi, attraverso questa forza immensa, consistente nella rinunzia a sé sublimata dalla fede e dalla volontà di amore verso gli altri, i cristiani riusciranno a vincere realizzando quell’uguaglianza che con il marxismo degenererà in ugualitarismo, e che, in quella fase, era essenzialmente funzionale a contrastare la pretesa di maggiore umanità dei dominatori romani.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tant’è che, successivamente, non appena il cristianesimo si affermerà e diverrà potere, la volontà di essere e di vedersi riconosciuti i propri meriti riemergerà e ne rappresenterà per sempre il limite, in una formula che, spogliata della necessità di rinunzia iniziale, diventerà ipocrisia e pseudocultura.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Già in Dante – che nella Divina Commedia getta le basi della società borghese e ne codifica i valori – il cristianesimo che, sia pur rinnovato, è già vecchio di tredici secoli, si appalesa in un manierismo benché sublime tuttavia bigotto, perché viziato dall’intendimento di voler compensare solo in cielo i torti che intanto gli uomini continuavano a subire sulla terra.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           I cristiani in effetti, in virtù della mistificazione del messaggio di Cristo, si svilupperanno come una casta ispirata da un moralismo che, sotto la pressione dell’individualismo negato e avvilito, diventerà sovente una forma spietata di prevaricazione, dalla ferocia dell’inquisizione, fino alla forse più feroce ‘neutralità’ dei giorni nostri.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sarà il pur sublime Nietzsche che, ribellandosi all’ipocrisismo moralistico divenuto malcelata viltà e invidia per effetto dell’ideologia della rinuncia mai accettata, causerà un equivoco culturale dal quale deriverà la ‘religione’ di un tipo di individuo che, orgoglioso delle sue pulsioni, le estrinsecherà con tutta la sua forza di uomo troppo liberato dalla consapevolezza di essere parte di un contesto, causando così l’affermazione più spinta delle concezioni dette di destra, poi sfociate nel nazismo e nelle varie forme del fascismo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il PAS in definitiva, sulla base della consapevolezza che la realtà è molteplice, la verità è strumentale alle esigenze, e il benessere è il risultato dell’avere sì un buon metodo e dei giusti obiettivi, ma anche di una serie continua e coerente di piccoli e talora grandi aggiustamenti, afferma una democrazia fondata sulle seguenti due regole comportamentali:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1) il diritto a esserci ed essere riconosciuti (fermi restando gli uguali diritti basati sulla pari umanità di ciascuno) si conquista con le opere di contributo alla vita degli altri, senza però che l’incapacità di compierle debba mai divenire elemento di recriminazione per nessuno;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           2) il diritto a vivere che tutti hanno comporta la necessità, che è amorosa, di negare (previa disamina analitica della fondatezza delle ragioni di ciascuno, e nei limiti, nelle forme e con gli obiettivi della morale, del diritto e più in generale dell’intelligenza) chi ci nega, per potere così salvare se stessi e contribuire, a mezzo della propria vita così salvata, sia alla vita del contesto che alla vita di chi ci ha negati, indicando inoltre a quest’ultimo la necessità di cambiare allo scopo di poterlo ritrovare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il momento modale e quantitativo delle forme della negazione, alle quali, instauratosi il rapporto di forza, consegue il riconoscimento nelle rispettive qualità, sono i temi dell’educazione, della cultura, della morale, della politica e del diritto, la cui attuazione va però assoggettata alle forme più razionali e civili di controllo in generale e di controllo giudiziario in particolare perché, se la civiltà è figlia del controllo, la disfunzione della giustizia è necessariamente la madre dell’attuale stato delle cose.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fondamentale perché ciò si realizzi è che innanzitutto cessi la delega acritica della vita sociale, e ciascuno, nelle forme dell’impegno e della legalità, si riappropri della consapevolezza dei propri ruoli in rapporto alle esigenze del contesto; quindi che le masse si approprino dei mezzi di diffusione delle idee, e mai più sia consentito che radio, televisione e giornali siano, di fatto, e quale che sia il livello di finzione di partecipazione apparentemente garantito, nelle mani di governi o di gruppi comunque qualificati od organizzati.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò allo scopo di spezzare lo stato di coma culturale che il potere ha causato con dosi giornaliere di sessual-consumismo feticistico espresso soprattutto in forma di spettacoli televisivi, i cui risibili protagonisti, in veste di ultimi ‘filosofi’ di regime, sono in realtà inconsapevoli e rognosi paladini dell’obbrobrio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Va però compreso che, in ogni sistema mentale, sia esso individuale che sociale, l’accidia e l’ingenerosità si configurano come degli errori ai quali poi conseguono altri errori e sistemi di errori interrelati atti a causare la degenerazione dell’intelligenza in quella furberia che, finalizzata a salvaguardarsi e privilegiarsi nell’immediato, ma inidonea ad armonizzare una quantità e qualità di sapere sufficiente a fronteggiare la vita complessiva, è la causa tecnica delle problematiche che hanno mortificato la vita dell’uomo di tutti i tempi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La condizione per realizzare tutto ciò è giungere a nuove forme del conoscere rispetto a tutto quanto già si sa, perché il nostro modo di sapere è viziato dall’intento di subordinare la verità alle nostre esigenze.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Alfonso Luigi Marra
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/07960740/dms3rep/multi/pas-logo-ps-2864bfdd.jpg" length="12457" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 10:59:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.pas.it/causa-della-fondazione-ed-ideologia</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Le prime 15 cose da fare</title>
      <link>http://www.pas.it/le-prime-15-cose-da-fare</link>
      <description>-1) Iniziare prioritariamente la lotta per l’abolizione del signoraggio affinché lo Stato possa produrre
illimitatamente da sé tutto il denaro che occorre senza causare alcuna svalutazione in virtù del fenomeno dell’‘inveramento del denaro’, anziché ‘comprarlo’ (è più uno sconto, ma in realtà è una mera frode) incredibilmente dalla BCE (approfondisci da http://bit.ly/2Mara8B, documento riprodotto nell’Iniziativa n. 4). Obiettivo irrealizzabile per via politica e conseguibile solo costringendo, con il supporto dell’opinione pubblica, la conscia ma riottosa magistratura a confiscare penalmente la Banca d’Italia, oggi di proprietà privata, così confiscando anche quel 15% circa della BCE di proprietà della Banca d’Italia. Confisca a cui deve aggiungersi il processo a quell’altrettanto incredibile falso in bilancio realizzato attraverso l’iscriversi – le banche, centrali e non, pubbliche o private – al passivo le somme che creano dal nulla, per così ‘pareggiare’ rispetto a ciò che incassano in cambio ....</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;h3&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le prime 15 cose da fare
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            -1) Iniziare prioritariamente la lotta per l’abolizione del signoraggio affinché lo Stato possa produrre
            &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
            illimitatamente da sé tutto il denaro che occorre senza causare alcuna svalutazione in virtù del fenomeno dell’‘inveramento del denaro’, anziché ‘comprarlo’ (è più uno sconto, ma in realtà è una mera frode) incredibilmente dalla BCE (approfondisci da 
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;a href="https://pas.it/wp-content/uploads/2021/01/Documento-sul-signoraggio-ultima-edizione.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
        
            http://bit.ly/2Mara8B
           &#xD;
      &lt;/a&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            , documento riprodotto nell’Iniziativa n. 4). Obiettivo irrealizzabile per via politica e conseguibile solo costringendo, con il supporto dell’opinione pubblica, la conscia ma riottosa magistratura a confiscare penalmente la Banca d’Italia, oggi di proprietà privata, così confiscando anche quel 15% circa della BCE di proprietà della Banca d’Italia. Confisca a cui deve aggiungersi il processo a quell’altrettanto incredibile falso in bilancio realizzato attraverso l’iscriversi – le banche, centrali e non, pubbliche o private – al passivo le somme che creano dal nulla, per così ‘pareggiare’ rispetto a ciò che incassano in cambio (titoli di Stato o altro), così realizzando il signoraggio sia primario che secondario. Abolizione del signoraggio a cui conseguirà l’abolizione dei tributi, non servendo essi ad altro che a rastrellare denaro inverato per ‘comprare’ dalle banche centrali il denaro da inverare, che lo Stato può invece ovviamente produrre da sé a costo zero, oltre che a criminalizzare la società per fini di dominio trasformando tutti in evasori, elusori, riciclatori mediante l’invenzione di reati inesistenti, data l’illiceità dei tributi.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -2) Finanziare l’immediato ‘spegnimento’ nel mondo di tutte le attività inquinanti e quindi, istituiti sussidi pari alle retribuzioni e finanziata agli imprenditori la cessazione delle attività inquinanti e la loro riconversione in altre non inquinanti, affini o non affini che siano, procedere ad un’immensa riconversione planetaria in senso ecologico. Riconversione che renderà inutili i sussidi perché garantirà la totale occupazione per decenni a partire dalla bonifica delle terre, delle acque e dei cieli e poi dalla ristrutturazione delle città e dei territori, usando per farlo forme di energia pulita, che esistono già e possono essere prodotte immediatamente su vasta scala, ma vengono osteggiate per favorire il petrolio. Immediato ‘spegnimento del mondo’ necessario perché l’umanità può salvarsi solo se è vero che buona parte dell’inquinamento è costituito da ciò che immettiamo giornalmente nell’atmosfera, oltre che nelle acque e nel suolo. Ovvero solo se risulterà vero che, smettendo, si abbia, da subito, un forte vantaggio derivante dall’‘atterraggio’ di ciò che cade in tempi brevi, in modo che si creino le condizioni per poter attendere atterri ciò che, per cadere, richiede più tempo o anche, purtroppo, molto tempo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            -3) Strutturare il PAS come una potente Rete solidale basata sul diritto all’ausilio nel bisogno, e sul concorso operoso nelle Iniziative (vedi di seguito) perché è ovvio che, anche solo in 10.000 (ma saremo milioni), basteremo per risolvere ogni risolvibile problema nostro e della società.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            -4) Creare infinite Iniziative miranti ad usare la nostra forza collettiva per realizzare ogni genere di progetti, cominciando da quelli imprenditoriali.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -5) Istituire un marchio di garanzia che, in tutti i settori, ed innanzitutto in quello alimentare, appunto garantisca la bontà del prodotto e la veridicità e l’esaustività delle informazioni di cui all’etichetta.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -6) Abolire l’uso del termine ‘consumatore’, perché riconduce al consumismo, cioè a quella subordinazione dell’uomo alle logiche economiche, anziché delle logiche economiche all’uomo, che ci ha rovinati. Consumismo basato sull’inutilità dei beni, perché solo i beni inutili possono causare quell’insoddisfazione che causa altri desideri ed altri consumi inutili all’infinito. Insoddisfazione quindi congenita al sistema, di cui costituisce l’orribile motore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -7) Ridurre a pochi giorni la durata delle cause, specie dinanzi alla Corte Costituzionale: -a) magari triplicando, o se occorresse persino decuplicando (ma non occorre affatto), il numero dei magistrati; -b) informatizzando radicalmente la giustizia; -c) fissando criteri automatici obbligatori di assegnazione delle cause ai giudici o delle indagini ai pm per evitare la predeterminazione dell’esito delle indagini e dei processi mediante le strategie di assegnazione; -d) legando l’automatismo delle carriere dei magistrati ad oggettivi criteri di merito; -e) attribuendo tutte le controversie alla giurisdizione ordinaria; -f) rendendo possibili le azioni di responsabilità nei confronti dei magistrati, da impossibili, e infatti inesistenti, che sono oggi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -8) Eliminare mediante una nuova, facile, sintetica normativa, le altre frodi bancarie, cioè l’anatocismo, l’accredito differito dei versamenti, le commissioni di massimo scoperto (e altre analoghe), la differenza quantitativa tra i tassi attivi e passivi, in modo che gli interessi vadano ai proprietari dei soldi (ed allo Stato in relazione agli interessi frutto dei prestiti realizzati mediante il moltiplicatore monetario), e giammai alle banche che, non essendo proprietarie dei soldi, hanno diritto solo al compenso per i servizi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -9) Attribuire ai parlamentari europei il potere di iniziativa legislativa, ed al Parlamento europeo il potere di promulgare le leggi che vota, che oggi non ha perché è un finto Parlamento che serve solo da alibi alla Commissione e al Consiglio, che sono i veri legislatori dell’UE e sono nelle mani della burocrazia, a sua volta al soldo delle lobby bancarie.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            -10) Promulgare una vera legge sull’
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;a href="https://pas.it/wp-content/uploads/2021/01/EE-Il-libro-del-PAS-del-8-12-2019-sdei9f.pdf#page=16" target="_blank"&gt;&#xD;
        
            etichettatura degli alimentari
           &#xD;
      &lt;/a&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             (quella di questo autore, oggi in un solo articolo di poche righe, è del 1995), perché la loro riconoscibilità, e la possibilità di capire le loro diversità qualitative secondo i territori (nonché le modalità di produzione ed i produttori), renderà l’Italia il Paese leader del settore leader: appunto l’alimentazione. Ciò perché abbiamo la straordinaria fortuna che i prodotti italiani sono i migliori del mondo, per cui, renderli riconoscibili garantirà un enorme sviluppo dell’agricoltura, del commercio ittico (razionalizzando la pesca, oggi scellerata), dell’industria alimentare, e della nostra economia in generale. Prodotti che sono la ragione della preminenza della civiltà italiana e che diverranno, quando ne avremo recuperato il gusto, il punto di partenza di un nuovo rinascimento, perché l’alimentazione è trasversale ad ogni attività umana e le culture si formano appunto nella sfera conviviale.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -11) Promulgare la legge sugli imballaggi, che pur essa giace nei cassetti del Parlamento europeo dal 1994, per così sostituire il polistirolo con un ‘polistirolo’ fatto di cereali, vietando inoltre il pernicioso uso della plastica, ed ottimizzando le reti idriche per incrementare l’uso dell’acqua di rubinetto. Abolizione dei derivati del petrolio in qualsiasi tipo di imballaggi o contenitori (bottiglie) che risolverebbe anche il problema della spazzatura, riducendola in pratica ai metalli ed ai rifiuti organici, che anch’essi vanno ridotti riducendo i consumi inutili, ma sono facilmente riciclabili.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -12) Istituire sussidi non inferiori a 1.500 euro mensili per coloro che dedichino la loro vita ad attività a loro piacimento non remunerate, che non dovremo più chiamare disoccupati, perché si dice da secoli che le macchine avrebbero liberato l’uomo dalla schiavitù del lavoro e, ora che l’hanno liberato, questo fenomeno deve essere interpretato appunto come liberazione, non come disoccupazione. Istituire altresì adeguati finanziamenti pubblici per le attività che siano di interesse collettivo. Sussidi e finanziamenti che lo Stato pagherà, come tutte le altre cose che si dovranno fare, semplicemente stampando, o creando elettronicamente, i soldi necessari.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -13) Vietare le produzioni dannose in quanto inutili, perché l’occupazione va garantita altrimenti che producendo inutilmente inquinamento o garantendo ‘posti’ utili solo a chi li occupa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -14) Avviare l’informatizzazione di ogni aspetto della vita civile a partire, oltre che dalla giustizia, dalla Pubblica Amministrazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           -15) Fermare immediatamente le centrali atomiche, perché ardono ancora, con immensi danni, sia Chernobyl che Fukushima, ma c’è ovviamente un altissimo rischio che altri drammi atomici si scatenino.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Una puntualizzazione…
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Affinché i buoni propositi divengano realtà bisogna considerare che sono millenni che gli uomini – proponendosi come onesti, sinceri, volenterosi ecc – si affannano a formulare proposte basate sul bene, il bello, il giusto e l’utile, sicché è ora di chiedersi perché non hanno mai funzionato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La risposta è che, a questi livelli di metodo nell’esercizio del pensiero e dell’essere, l’errore consiste nell’avere degli obiettivi, perché non possono essere raggiunti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Occorre cioè un nuovo metodo, un nuovo modo di esercitare il pensiero, che può essere solo frutto di una nuova cultura, laddove per cultura si intenda: «modo che gli uomini mediano di dover avere in comune nel vedere la realtà».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Una nuova cultura che consenta di giungere a nuove forme del conoscere rispetto a tutto quanto già si sa.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Una cultura che può nascere solo se la società e i singoli, appropriatisi della conoscenza del modo di formazione del pensiero, che ho descritto, nel 1985, in La storia di Giovanni e Margherita, infrangono la barriera del loro inconscio fittizio e, vistisi dentro, causino così la fine dell’attuale stadio (stadio dell’abiezione) dello strategismo (che è la chiave di lettura del comportamento umano e la principale causa del malessere dell’uomo di oggi), e l’inizio di un’era in cui lo strategismo – che è ineludibile, perché la vita è comunque rapporto di forza – divenga leale, o almeno più leale.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cose che dovranno accadere altrimenti in breve supereremo (se non l’abbiamo già superato) il punto di non ritorno dell’involuzione climatica e ci estingueremo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://marra.it/chi-e-alfonso-luigi-marra/" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           ALM
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 10:41:00 GMT</pubDate>
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